28.8.2017
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 283/13
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Obersten Gerichtshof (Germania) il 13 aprile 2017 — Cresco Investigation GmbH/Markus Achatzi
(Causa C-193/17)
(2017/C 283/18)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Obersten Gerichtshof
Parti
Ricorrente: Cresco Investigation GmbH
Convenuta: Markus Achatzi
Questioni pregiudiziali
1)
Se il diritto dell’Unione, in particolare l’articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, in combinato disposto con gli articoli 1 e 2, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2000/78/CE (1), debba essere interpretato nel senso che, in una controversia tra lavoratore e datore di lavoro in relazione a un rapporto di lavoro privato, esso osta a una normativa nazionale secondo la quale, soltanto per gli appartenenti alle chiese evangeliche di confessione augustana e di confessione elvetica, della chiesa vetero-cattolica e della chiesa evangelica metodista, anche il Venerdì santo è un giorno festivo con un periodo di riposo ininterrotto di almeno 24 ore e, in caso di impiego del lavoratore nonostante il riposo festivo, oltre al diritto alla retribuzione per il tempo di lavoro non prestato a causa del giorno festivo, viene riconosciuto anche un diritto alla retribuzione per il lavoro prestato, mentre ciò non avviene per altri lavoratori, non appartenenti a tali chiese.
2)
Se il diritto dell’Unione, in particolare l’articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, in combinato disposto con l’articolo 2, paragrafo 5, della direttiva 2000/78/CE, debba essere interpretato nel senso che detta direttiva non osta alla normativa nazionale descritta nella prima questione, la quale riconosce diritti soltanto a un gruppo relativamente ristretto, se rapportato alla popolazione totale e all’appartenenza della maggioranza alla chiesa romano-cattolica, di appartenenti a determinate (altre) chiese, — poiché si tratta di una misura che, in una società democratica, è necessaria per la tutela dei diritti e delle libertà altrui, in particolare del diritto alla libertà religiosa.
3)
Se il diritto dell’Unione, in particolare l’articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, in combinato disposto con l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2000/78/CE, debba essere interpretato nel senso che la normativa nazionale esposta nella prima questione costituisce una misura positiva e specifica in favore degli appartenenti alle chiese indicate nella prima questione, allo scopo di assicurare la loro completa parità nella vita professionale, per prevenire o compensare, per tali appartenenti, svantaggi in ragione della religione, se in tal modo viene loro riconosciuto il medesimo diritto di esercitare la religione durante l’orario di lavoro in una festività solenne per tale religione quale quello che in base a una diversa normativa nazionale sussiste in capo alla maggioranza dei lavoratori per il fatto che i giorni festivi della religione nella quale la maggioranza dei lavoratori si riconosce, sono giorni di riposo in generale.
Laddove venga ravvisata una discriminazione ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2000/78/CE:
4)
Se il diritto dell’Unione, in particolare l’articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, in combinato disposto con gli articoli 1, 2, paragrafo 2, lettera a) e 7, paragrafo 1, della direttiva 2000/78/CE, debba essere interpretato nel senso che il datore di lavoro privato, finché che da parte del legislatore non sia stata realizzata una situazione giuridica priva di discriminazioni, deve riconoscere a tutti i lavoratori, indipendentemente dalla loro appartenenza religiosa, i diritti descritti nella prima questione in relazione al giorno del Venerdì santo, oppure se la normativa nazionale descritta nella prima questione debba essere del tutto disapplicata con la conseguenza che i diritti e le pretese relativi al Venerdì santo descritti nella prima questione non vengono riconosciuti ad alcun lavoratore.
(1) Direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro (GU L 303, pag. 16).
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