19.6.2017
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 195/16
Ricorso proposto il 20 aprile 2017 — Commissione europea/Regno di Spagna
(Causa C-205/17)
(2017/C 195/21)
Lingua processuale: lo spagnolo
Parti
Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: E. Manhaeve e E. Sanfrutos Cano, agenti)
Convenuto: Regno di Spagna
Conclusioni della ricorrente
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Dichiarare che il Regno di Spagna è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza dell’articolo 260 TFUE, comma 1, non avendo adottato tutte le misure necessarie ai fini dell’esecuzione della sentenza del 14 aprile 2011, Commissione/Spagna (C-343/10, ECLI:EU:C:2011:260);
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condannare il Regno di Spagna a versare alla Commissione una penalità pari a EUR 171 217,2 per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione della sentenza del 14 aprile 2011, Commissione/Spagna (C-343/10, ECLI:EU:C:2011:260), a partire dal giorno di pronuncia della sentenza nella presente causa fino al giorno in cui sarà eseguita la sentenza nella causa C-343/10;
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condannare il Regno di Spagna a versare alla Commissione la somma forfettaria di EUR 19 303,9 al giorno, a partire dalla data di pronuncia della sentenza del 14 aprile 2011, Commissione/Spagna (C-343/10, ECLI:EU:C:2011:260), fino alla data di pronuncia della sentenza nella presente causa oppure fino alla data di completa esecuzione della sentenza nella causa C-343/10, se essa avviene anteriormente;
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condannare Regno di Spagna alle spese.
Motivi e principali argomenti
La Commissione sostiene che il Regno di Spagna non ha adottato tutte le misure necessarie ai fini dell’esecuzione della sentenza della Corte di giustizia relativa alla mancanza di reti fognarie per le acque reflue urbane nell’agglomerato di Valle de Güimar, ai sensi dell’articolo 3 della direttiva 91/271 (1), nonché alla mancanza di trattamento delle acque reflue urbane degli agglomerati di Alhurín el Grande, Barbate, Isla Cristina, Matalascañas, Tarifa, Valle de Güimar, Peníscola, Aguiño-Carreira-Ribeira, Estepona (San Pedro de Alcántara), Coín, Nerja, Gijón-Este, Noreste (Valle Guerra), Benicarló, Teulada-Moraira, Vigo e Santiago, ai sensi dell’articolo 4, paragrafi 1, 3 e, nel suo caso, 4, della direttiva 91/271.
(1) Direttiva 91/271/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1991, concernente il trattamento delle acque reflue urbane.
GU 1991, L 135, pag. 40
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