31.7.2017
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 249/18
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Curtea de Apel Bacău (Romania) il 24 aprile 2017 — SC Topaz Development SRL/Constantin Juncu, Raisa Juncu, nata Cernica
(Causa C-211/17)
(2017/C 249/28)
Lingua processuale: il rumeno
Giudice del rinvio
Curtea de Apel Bacău
Parti
Ricorrente: SC Topaz Development SRL
Convenuti: Constantin Juncu, Raisa Juncu, nata Cernica
Questioni pregiudiziali
1)
Se l’articolo 3, paragrafo 2, e l’articolo 4, paragrafo l, della [direttiva 93/13/CEE] (1) debbano essere interpretati e applicati nel senso che, in circostanze come quelle di cui al procedimento principale — così come riportate dalla ricorrente-convenuta, la quale ha fatto riferimento alla giurisprudenza nazionale (sentenza n. 1646, del 18 aprile 2011, pronunciata in cassazione dalla Înalta Curte de Casație și Justiție, Secția comercială [Suprema Corte di Cassazione, Sezione commerciale], e sentenza civile n. 466, del 6 aprile 2016, pronunciata in appello dalla Curtea de Apel Bacău [Corte di appello di Bacău], procedimento n. 3364/110/2014), ossia il fatto che la prova del carattere negoziato di tutte le clausole del contratto preliminare di compravendita stipulato dalle parti derivi dalla mera circostanza che i ricorrenti-convenuti, in qualità di consumatori, hanno accettato tali clausole, sottoscrivendo il contratto preliminare precedentemente redatto dal promotore immobiliare e successivamente autenticato da un notaio –, in linea di principio è stata superata con prova contraria la presunzione relativa del carattere non negoziato delle clausole previamente redatte dal professionista.
2)
Se rientrino, in linea di principio, nell’ambito delle clausole di cui alle lettere d), e), f) e i), dell’allegato alla direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, tipologie di clausole contenute in contratti preliminari di compravendita preventivamente redatti dai promotori immobiliari che, come la ricorrente-convenuta, sono professionisti, e in particolare le clausole di cui ai punti 3.2.2. e 7.1. del contratto preliminare di compravendita stipulato tra le parti della controversia, le quali disciplinano il patto commissorio di quarto grado e la clausola penale stabilite esclusivamente a vantaggio del promittente-venditore.
3)
Se l’articolo 6, paragrafo l, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, debba essere interpretato e applicato nel senso che, nel caso in cui la risposta fornita dalla Corte alla seconda questione fosse affermativa, non consente (vieta) al giudice nazionale di modificare le relative clausole considerate abusive nel senso di ritenere che il patto commissorio di quarto grado possa intervenire a condizioni diverse da quelle espressamente previste nel contratto preliminare (ad esempio, non per qualsivoglia ritardo di pagamento o mancato pagamento, a prescindere dal loro importo, bensì soltanto per pagamenti di un determinato importo, effettuati in ritardo o non effettuati, che il giudice, caso per caso, ritenga essere cospicui), e di ridurre (limitare) l’importo della clausola penale agli importi versati a titolo di caparra dal promissario-acquirente fino al momento dell’attivazione del patto commissorio. Se, in tale ipotesi, il giudice nazionale possa soltanto limitarsi a stabilire che tali clausole non si applicano nei confronti del consumatore interessato.
(1) Direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (GU 1993, L 95, pag. 29).
Full & Egal Universal Law Academy