28.8.2017
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 283/14
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberstes Gerichtshof (Austria) il 25 aprile 2017 — Alexander Mölk/Valentina Mölk
(Causa C-214/17)
(2017/C 283/19)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Oberstes Gerichtshof
Parti nel procedimento principale
Ricorrente: Alexander Mölk
Resistente: Valentina Mölk
Questioni pregiudiziali
1)
Se l’articolo 4, paragrafo 3, in combinato disposto con l’articolo 3 del protocollo dell’Aia del 2007, sulla legge applicabile alle obbligazioni alimentari, debba essere interpretato nel senso che la domanda presentata dal debitore dell’assegno alimentare al fine di ottenerne la riduzione, assegno già determinato, in considerazione dell’intervenuta variazione nel livello di reddito, con provvedimento passato in giudicato, sia disciplinata dalla legge dello Stato di residenza abituale del creditore dell’assegno alimentare anche nel caso in cui l’assegno dovuto sino a tal momento sia stato fissato giudizialmente, su richiesta del creditore e a norma dell’articolo 4, paragrafo 3, del menzionato protocollo dell’Aia, in base alla legge dello Stato di residenza abituale ed invariata del debitore.
In caso di risposta affermativa alla prima questione:
2)
Se l’articolo 4, paragrafo 3, del protocollo dell’Aia del 2007 sulla legge applicabile alle obbligazioni alimentari debba essere interpretato nel senso che l’autorità competente dello Stato di residenza abituale del debitore degli alimenti debba considerarsi «adita» anche nel caso di costituzione in giudizio del creditore, accompagnata dalla deduzione di contestazioni nel merito, nell’ambito di un procedimento avviato dallo stesso debitore dinanzi all’autorità medesima ai sensi dell’articolo 5 del regolamento (CE) n. 4/2009 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari (1).
(1) GU L 7, pag. 1.