11.9.2017
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 300/12
Impugnazione proposta il 25 aprile 2017 dalla Mast-Jägermeister SE avverso la sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) del 9 febbraio 2017, causa T-16/16, Mast-Jägermeister SE/Ufficio europeo per la proprietà intellettuale
(Causa C-217/17 P)
(2017/C 300/15)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Mast-Jägermeister SE (rappresentante: C. Drzymalla, Rechtsanwalt)
Altra parte nel procedimento: Ufficio europeo per la proprietà intellettuale
Conclusioni della ricorrente
La ricorrente chiede che la Corte voglia:
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annullare integralmente la sentenza T-16/16 del Tribunale del 9 febbraio 2017, che respinge il ricorso e condanna la ricorrente alle spese;
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per l’ipotesi in cui l’impugnazione sia dichiarata fondata, accogliere il primo e il terzo capo delle conclusioni di primo grado.
Motivi e principali argomenti
L’impugnazione della ricorrente è diretta avverso la sentenza del Tribunale del 9 febbraio 2017 nella causa T-16/16, vertente sui requisiti della rappresentazione di un disegno o modello ai fini dell’attribuzione di una data di deposito, segnatamente per quanto riguarda la domanda di registrazione del disegno o modello n. 002683615-0001 e n. 002683615-002 (bicchieri).
La sentenza del Tribunale impugnata violerebbe la disciplina di cui all’articolo 46, paragrafi 2 e 3, del regolamento n. 6/2002 in combinato disposto con gli articoli 36 e 38 del medesimo regolamento, nei limiti in cui il Tribunale considera che dalla finalità di tale regolamento discende che le domande di registrazione non devono essere trattate come domande di registrazione di disegni o modelli comunitari se, secondo l’ufficio, sussiste incertezza o poca chiarezza relativamente all’oggetto della protezione del disegno o modello per cui si chiede la registrazione. Dall’importanza della data di deposito per il richiedente del disegno o modello si dovrebbe invece desumere che non occorre imporre requisiti stringenti alla rappresentazione del disegno o modello e che, ai fini del riconoscimento della data di deposito ai sensi dell’articolo 38 del regolamento n. 6/2002, l’articolo 36, paragrafo 1, lettera c), esige soltanto una riproducibilità fisica del disegno o modello.
Al contrario di quanto ritenuto dal Tribunale, non emergerebbe nulla di diverso dall’articolo 4, paragrafo 1, lettera e), del regolamento n. 2245/2002, in combinato disposto con l’articolo 10, paragrafo 1, lettera c), e paragrafo 2, del regolamento n. 2245/2002. Nei limiti in cui è ivi indicato che la riproduzione del disegno o modello dev’essere di qualità tale che sia possibile distinguere tutti i dettagli dell’oggetto per il quale si richiede la protezione, tale disposizione si riferisce soltanto alla riproducibilità fisica della rappresentazione,. Ciò varrebbe in particolare in considerazione del fatto che solo il depositante determina l’oggetto della domanda di registrazione, ossia, per cosa egli chiede protezione. In ultima analisi, la determinazione definitiva dell’ambito di tutela di un disegno o modello avverrebbe comunque unicamente ed esclusivamente ad opera del giudice della contraffazione in un procedimento di contraffazione.
Nei limiti in cui la registrazione del disegno o modello, in considerazione della sua rappresentazione, potrebbe comportare incertezze giuridiche, può essere rifiutata la sua registrazione ma non l’attribuzione di una data di deposito, la quale è di grande importanza per il richiedente a causa delle regole sull’efficacia di una prima domanda in quanto idonea a fondare la priorità ai sensi dell’articolo 4, lettera A), della convenzione di Parigi.
In tale contesto il Tribunale non avrebbe tenuto conto del tenore inequivocabile della disciplina differenziata di cui all’articolo 46, paragrafo 2, e all’articolo 46, paragrafo 3. Invero, una domanda non configurerebbe una domanda di disegno o modello comunitario ai sensi dell’articolo 46, paragrafo 2, del regolamento n. 6/2002 solo qualora le irregolarità della domanda riguardino i requisiti di cui all’articolo 36, paragrafo 1, del medesimo regolamento. Tuttavia, quanto alla rappresentazione del disegno o modello l’articolo 36, paragrafo 1, richiederebbe soltanto che essa sia riproducibile. Tutte le altre irregolarità, in particolare quelle derivanti dall’applicazione del regolamento n. 2245/2002, potrebbero solo condurre a un rigetto della domanda — dopo l’attribuzione di una data di deposito — ai sensi dell’articolo 46, paragrafo 3, del regolamento n. 6/2002. Ciò discenderebbe dal rinvio operato dall’articolo 46, paragrafo 3, all’articolo 45, paragrafo 2, lettera a), in combinato disposto con l’articolo 36, paragrafo 5, del regolamento n. 6/2002.