10.7.2017
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 221/11
Impugnazione proposta il 26 aprile 2017 dalla Lubrizol France SAS avverso la sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) del 16 febbraio 2017, causa T-191/14, Lubrizol France SAS/Consiglio dell'Unione europea
(Causa C-223/17 P)
(2017/C 221/15)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Lubrizol France SAS (rappresentanti: R. MacLean, solicitor, A. Bochon, avocat)
Altre parti nel procedimento: Consiglio dell'Unione europea, Commissione europea
Conclusioni della ricorrente
La ricorrente chiede che la Corte voglia:
—
annullare la sentenza del Tribunale nella causa T-191/14, Lubrizol France/Consiglio dell’Unione europea nella parte in cui ha respinto i due motivi del ricorso dinanzi al Tribunale;
—
accogliere entrambi i motivi in quanto fondati;
—
dichiararsi competente a decidere sui due motivi di cui trattasi e pronunciarsi in via definitiva;
—
in subordine, rinviare la causa dinanzi al Tribunale affinché decida sui due motivi della ricorrente riguardanti violazioni di diritto e procedurali; e
—
condannare il Consiglio e gli eventuali intervenienti alle spese sostenute dalla ricorrente nel presente procedimento, nonché alle spese relative al procedimento di primo grado.
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce tre motivi.
1.
Primo motivo, vertente sul fatto che il Tribunale non ha valutato l’applicazione, da parte del Consiglio, del criterio pertinente alla luce delle pertinenti norme giuridiche.
La ricorrente sostiene che, non avendo applicato i criteri pertinenti di cui alla comunicazione della Commissione in materia di sospensioni e contingenti tariffari autonomi (2011/C 363/02 (1)) nell’esaminare se la sospensione dei dazi autonomi per il BPA dovesse essere revocata, il Tribunale non ha adeguatamente valutato gli argomenti della Commissione e del Consiglio alla luce del criterio giuridico pertinente e in conformità con le pertinenti norme giuridiche applicabili in tale situazione.
2.
Secondo motivo, vertente sul fatto che il Tribunale ha illegittimamente sostituito il proprio ragionamento a quello del Consiglio e ha manifestamente snaturato le prove.
La ricorrente afferma, in primo luogo, che il Tribunale ha illegittimamente tentato di sostituire il proprio ragionamento a quello del Consiglio e della Commissione e, in tal modo, ha illegittimamente fornito esso stesso un ragionamento a sostegno della tesi che la merce fornita dall’opponente potesse essere considerata un materiale identico o equivalente al BPA, o un materiale che lo potesse sostituire.
In secondo luogo, essa sostiene che il Tribunale ha valutato le prove riguardanti la capacità dell’opponente a fornire sufficienti quantità disponibili di merci asseritamente comparabili al BPA in maniera manifestatamente errata, snaturando così il chiaro significato delle prove e la loro applicazione alla valutazione della causa in primo grado.
3.
Terzo motivo, vertente sul fatto che il Tribunale ha commesso un errore manifesto nell’applicazione delle procedure pertinenti e ha adottato una motivazione contraddittoria.
La ricorrente adduce che il Tribunale ha commesso un errore di diritto nello stabilire che il potere della Commissione di respingere un’obiezione a causa di un ritardo nella risposta significativamente più lungo dei 15 giorni lavorativi previsti nella comunicazione della Commissione si riferisse soltanto al primo contatto tra le società richiedenti e la società che ha presentato l’obiezione e non alle comunicazioni successive, errore che ha consentito al Tribunale di ritenere tale ritardo irrilevante. Inoltre, il Tribunale ha adottato una motivazione contraddittoria in merito alla natura, al funzionamento e ai ruoli delle diverse parti della procedura stabilita dalla comunicazione della Commissione.
(1) GU 2011, C 363, pag. 6.
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