7.8.2017
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 256/2
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht Berlin (Germania) il 2 maggio 2017 — Evonik Degussa GmbH/Repubblica federale di Germania
(Causa C-229/17)
(2017/C 256/02)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Verwaltungsgericht Berlin
Parti nel procedimento principale
Ricorrente: Evonik Degussa GmbH
Resistente: Repubblica federale di Germania
Questioni pregiudiziali
1)
Se per «produzione di idrogeno» ai sensi dell’allegato I, punto 2, della decisione 2011/278/UE (1) si intenda unicamente la produzione di una molecola di idrogeno H2 mediante sintesi chimica di due atomi di idrogeno H o se la nozione di produzione ricomprenda anche l’ipotesi in cui, senza che avvenga sintesi, in una miscela di gas contenente idrogeno, la percentuale relativa di idrogeno H2 ivi presente sia incrementata eliminando, mediante processo fisico o chimico, le altre componenti gassose, al fine di ottenere — conformemente alla formulazione contenuta nell’allegato I, punto 2, della decisione 2011/278/UE — un «prodotto (…) espresso in produzione (netta) commercializzabile e con un indice di purezza della sostanza interessata pari al 100 %».
2)
Qualora la questione sub 1) venga risolta nel senso che la nozione di produzione non ricomprenda l’incremento della percentuale relativa di idrogeno H2 presente in una miscela di gas, si solleva la seguente ulteriore questione:
Se l’espressione «elementi di processo legati, direttamente o indirettamente, alla produzione di idrogeno e [alla separazione di idrogeno e] monossido di carbonio» debba essere interpretata nel senso che i limiti del sistema del parametro di riferimento di prodotto per l’idrogeno descritti nell’allegato I, punto 2, della decisione della Commissione del 27 aprile 2011 (2011/278/UE) comprendano soltanto entrambi («e») gli elementi o se l’elemento di processo «[separazione di idrogeno e] monossido di carbonio» possa sussistere di per sé anche isolatamente quale unico elemento di processo all’interno dei limiti di sistema.
3)
Ove la questione sub 2) venga risolta nel senso che l’elemento di processo «[separazione di idrogeno e] monossido di carbonio» possa sussistere di per sé anche isolatamente quale unico elemento di processo all’interno dei limiti di sistema, si pone inoltre la seguente questione:
Se un elemento di processo «[separazione di idrogeno e] monossido di carbonio» sussista esclusivamente in caso di separazione di idrogeno H2 dal monossido di carbonio CO o se un siffatto elemento di processo sia altresì presente nel caso in cui l’idrogeno non venga separato soltanto dal monossido di carbonio, ma anche da altre sostanze, quali ad esempio, biossido di carbonio CO2 oppure CnHn.
4)
Nell’ipotesi in cui, in sede giudiziale, occorra riconoscere alla ricorrente un diritto all’assegnazione supplementare di quote di emissione a titolo gratuito, si pone la questione se il punto 3 del dispositivo della sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea del 28 aprile 2016 (C 191/14), debba essere interpretato nel senso che:
a)
il fattore di correzione transettoriale di cui all’articolo 4 e all’allegato II della decisione 2013/448/UE, nel suo testo originario, trovi applicazione per le assegnazioni definite dall’autorità competente dello Stato membro anteriormente al 1o marzo [Or. 3] 2017, con riguardo agli anni 2013 2020;
b)
il fattore di correzione transettoriale di cui all’articolo 4 e all’allegato II della decisione 2013/448/UE, nel suo testo originario, trovi applicazione per le assegnazioni supplementari riconosciute mediante decisione giudiziaria, successivamente al 1o marzo 2017, con riguardo agli anni 2013 2017;
c)
il fattore di correzione transettoriale di cui all’articolo 4 e all’allegato II della decisione 2013/448/UE nella versione della decisione 2017/126/UE, in vigore a decorrere dal 1o marzo 2017, trova applicazione per le assegnazioni supplementari riconosciute mediante decisione giudiziaria, successivamente al 1o marzo 2017, con riguardo agli anni 2018 2020
(1) Decisione della Commissione, del 27 aprile 2011, che stabilisce norme transitorie per l’insieme dell’Unione ai fini dell’armonizzazione delle procedure di assegnazione gratuita delle quote di emissioni ai sensi dell’articolo 10 bis della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (notificata con il numero C(2011) 2772) (GU L 130, pag. 1)
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