10.7.2017
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 221/12
Impugnazione proposta il 4 maggio 2017 da GX avverso l’ordinanza del Tribunale (Terza Sezione) del 3 marzo 2017, causa T-556/16, GX/Commissione europea
(Causa C-233/17 P)
(2017/C 221/16)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: GX (rappresentante: G.-M. Enache, avocat)
Altra parte nel procedimento: Commissione europea
Conclusioni del ricorrente
Il ricorrente chiede che la Corte voglia:
—
annullare la sentenza impugnata e, per l’effetto, annullare la decisione controversa dell’autorità che ha il potere di nomina;
—
condannare al risarcimento del danno materiale e non materiale subito a causa di tale decisione;
—
condannare la Commissione alle spese.
Motivi e principali argomenti
Con la sua impugnazione, il ricorrente chiede alla Corte di annullare l’ordinanza del Tribunale del 3 marzo 2017, causa T-556/16, GX/Commissione, recante rigetto del suo ricorso diretto all’annullamento della decisione della commissione giudicatrice del concorso EPSO/AD/248/13 di non includere il suo nome nell’elenco di riserva dei candidati vincitori di tale concorso.
A sostegno della sua impugnazione, il ricorrente deduce due motivi.
1.
Illegittimità del bando di concorso, del corrigendum e dei principi fondamentali della fase di valutazione
Il ricorrente ritiene che il bando di concorso sia illegittimo, in quanto non fornisce una giustificazione oggettiva con riferimento alla limitazione della scelta della seconda lingua (tedesco, inglese o francese) alla luce dell’interesse del servizio ovvero con riferimento alla proporzionalità di tale limitazione rispetto alle effettive esigenze del servizio.
In secondo luogo, il ricorrente lamenta l’illegittimità, la mancanza di validità e di fondamento scientifico dei principi fondamentali della fase di valutazione che presiedono ai concorsi EPSO, in quanto non c’è supporto, prova o verifica delle pratiche fondamentali utilizzate dall’EPSO e basate sui seguenti assunti: i) «il comportamento passato è il miglior indicatore del rendimento futuro»; ii) «le fasi di valutazione, che simulano situazioni di lavoro della vita reale, sono i migliori indicatori del rendimento nella vita reale».
In terzo luogo, la ricorrente lamenta l’illegittimità di un corrigendum pubblicato nel concorso EPSO/AD/248/13.
2.
Irregolarità procedurali nella fase di valutazione
La ricorrente lamenta un certo numero di irregolarità procedurali nella fase di valutazione del concorso EPSO/AD/248/13.
Full & Egal Universal Law Academy