Causa C-235/17: Ricorso proposto il 5 maggio 2017 — Commissione europea / Ungheria
C4122017IT1120120170505IT0019112122
Ricorso proposto il 5 maggio 2017 — Commissione europea / Ungheria
(Causa C-235/17)2017/C 412/19Lingua processuale: l'ungherese
Parti
Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: L. Malferrari e L. Havas)
Convenuta: Ungheria
Conclusioni della ricorrente
La Commissione chiede alla Corte di:
—
dichiarare che l’Ungheria è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza degli articoli 49 e 63 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea e dell’articolo 17 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, avendo adottato una normativa che limita l’usufrutto di terreni produttivi;
—
condannare l’Ungheria alle spese.
Motivi e principali argomenti
La Commissione ritiene che la normativa ungherese controversa, per il fatto di limitare in modo manifestamente sproporzionato l’usufrutto di terreni agricoli e forestali, sia incompatibile con gli obblighi incombenti all’Ungheria in forza degli articoli 49 e 63 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea e dell’articolo 17 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.
L’abolizione ex lege dei diritti di usufrutto costituisce una limitazione della libertà di stabilimento garantita dall’articolo 49 del Trattato di funzionamento dell’Unione europea, in particolare in quanto tale estinzione del diritto di usufrutto impedisce o rende eccessivamente difficile che coloro che fino che, fino a quel momento, ne furono titolari creino sedi di attività in Ungheria (o ottengano diritti di uso su terreni produttivi) al fine di ivi svolgere le proprie attività e contribuiscano, con l’attività economica posta in essere per proprio conto, a creare vincoli economici e sociali all’interno dell’Unione. La Commissione reputa che l’abolizione ex legge dei diritti di usufrutto possa costituire un ostacolo per l’esercizio della libertà di stabilimento o dissuadere da tale esercizio.
La normativa ungherese viola altresì la libera circolazione dei capitali dal momento che ha l’effetto di impedire o limitare l’investimento in immobili ubicati in Ungheria da parte di coloro che non dispongono della cittadinanza ungherese. Tale normativa comporta una diminuzione di valore dei diritti di usufrutto esistenti, il che del pari implica una limitazione della libera circolazione dei capitali. La normativa ungherese introduce una discriminazione indiretta, determinando una differenziazione a sfavore dei cittadini dell’Unione europea che non dispongono della cittadinanza ungherese.
La summenzionata limitazione di libertà non è giustificabile. Non lo è per alcuno dei motivi previsti nel Trattato, né per altri motivi invocati dal governo ungherese durante il procedimento.
È, in particolare, inaccettabile l’argomento mediante il quale il governo ungherese difende la necessità della limitazione per porre termine a una situazione di illegittimità. Secondo la Commissione, non si può ammettere la presunzione generale — che non risulta provata in alcun caso concreto — secondo cui tutti i contratti di usufrutto di terreni produttivi in Ungheria stipulati da cittadini stranieri sono, dal momento della loro costituzione, illegittimi e invalidi. Non può nemmeno essere accolta l’asserzione secondo cui l’illegittimità di ciascuno dei contratti di usufrutto può essere dedotta dall’assenza di autorizzazione sui cambi richiesta dalla normativa vigente nel periodo anteriore al 2002.
La limitazione introdotta dalla normativa ungherese non soddisfa l’esigenza di proporzionalità, per il fatto di non essere atta a realizzare gli obiettivi perseguiti e, inoltre, di eccedere ampiamente quanto necessario per conseguire tali obiettivi.
La normativa ungherese non corrisponde a quanto richiesto dei principi di certezza del diritto e di tutela del legittimo affidamento né garantisce un indennizzo adeguato a coloro che siano stati pregiudicati dall’abolizione e dalla limitazione dei diritti di usufrutto.
Secondo la Commissione, la normativa ungherese controversa è in contrasto con il diritto di proprietà riconosciuto dall’articolo 17 della Carta. In determinati casi si verifica un’ingerenza nel diritto di proprietà anche qualora la violazione non si estenda alle tre facoltà della «proprietà» (uso, possesso e capacità di disporre).
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