24.7.2017
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 239/29
Ricorso proposto il 10 maggio 2017 — Commissione europea/Consiglio dell’Unione europea
(Causa C-244/17)
(2017/C 239/36)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: L. Gussetti, P. Aalto, L. Havas, agenti)
Convenuto: Consiglio dell’Unione europea
Conclusioni del ricorrente
La ricorrente chiede che la Corte voglia:
—
annullare la decisione (UE) 2017/477 del Consiglio, del 3 marzo 2017, relativa alla posizione che deve essere adottata, a nome dell'Unione europea, in sede di Consiglio di cooperazione istituito nell'ambito dell'accordo rafforzato di partenariato e di cooperazione tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Kazakhstan, dall’altra, per quanto riguarda le modalità di funzionamento del Consiglio di cooperazione, del comitato di cooperazione, dei sottocomitati specializzati o di altri organismi (1),
—
condannare il Consiglio dell’Unione europea alle spese.
Motivi e principali argomenti
La Commissione sostiene che l’aggiunta di una base giuridica procedurale nell’ambito della politica estera e di sicurezza comune (PESC) e in particolare dell’articolo 31, paragrafo 1, del TUE che richiede l’unanimità, viola il Trattato, come interpretato dalla giurisprudenza della Corte.
A sostegno di tale motivo viene osservato quanto segue.
In primo luogo, secondo la costante giurisprudenza della Corte, le decisioni di cui all’articolo 218, paragrafo 9, del TFUE devono essere adottate a maggioranza qualificata, sebbene una o più basi giuridiche sostanziali richiedano l’unanimità per la conclusione di un accordo internazionale. L’aggiunta di qualsiasi base giuridica diretta ad assicurare l’unanimità è priva di effetti sulla procedura con cui è stata adottata in sede di Consiglio.
La decisione del Consiglio adottata secondo la procedura di cui all’articolo 218, paragrafo 9, del TFUE non mira ad integrare o modificare il quadro istituzionale dell’accordo o a cambiarne la struttura e pertanto non può essere assimilata alla conclusione o alla modifica di un accordo internazionale ma è diretta a garantirne l’efficace attuazione. Tale decisione, ai sensi degli articoli 218, paragrafo 8, primo comma, e 218, paragrafo 9, dovrebbe essere adottata a maggioranza qualificata e la richiesta dell’unanimità per l’adozione della decisione è illegittima.
Secondo motivo: come chiarito anche dalla giurisprudenza della Corte, l’articolo 218 TFUE prevede «una procedura unificata e di portata generale riguardante la negoziazione e la conclusione degli accordi internazionali da parte dell’Unione in tutti i suoi settori d’azione, ivi inclusa la PESC». Il carattere specifico della PESC si riflette nel fatto che la proposta viene presentata congiuntamente dalla Commissione (nel quadro degli elementi non-PESC) e dall’Alto rappresentante (nel quadro della PESC). Tuttavia questa considerazione non può modificare la conclusione che le decisioni di cui all’articolo 218, paragrafo 9, del TFUE devono essere adottate a maggioranza qualificata.
La combinazione di questi due orientamenti giurisprudenziali induce a concludere che non solamente la negoziazione e la conclusione di un accordo internazionale, ma anche l’adozione di posizioni che attuano tale accordo è disciplinata dalla procedura unificata prevista all’articolo 218 TFUE e più precisamente all’articolo 218, paragrafo 9, TFUE, che prevede un processo decisionale a maggioranza qualificata. Non è possibile aggiungere ulteriori disposizioni procedurali e, anche se queste ultime fossero aggiunte dal Consiglio, non potrebbero avere l’effetto di modificare il processo decisionale.
(1) GU, L 73, pag. 15
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