13.11.2017
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 382/26
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (Spagna) l'11 maggio 2017 — Pedro Viejobueno Ibáñez y Emilia de la Vara González/Consejería de Educación de Castilla-La Mancha
(Causa C-245/17)
(2017/C 382/32)
Lingua processuale: lo spagnolo
Giudice del rinvio
Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha
Parti
Ricorrenti: Pedro Viejobueno Ibáñez e Emilia de la Vara González
Convenuta: Consejería de Educación de Castilla-La Mancha
Questioni pregiudiziali
Si sottopongono le seguenti questioni:
1)
Se la conclusione del periodo di lezioni dell’anno scolastico possa essere ritenuta una ragione oggettiva tale da giustificare un trattamento diverso nei confronti dei predetti funzionari temporanei inquadrati come docenti rispetto ai funzionari di ruolo inquadrati come tali;
2)
Se sia compatibile con il principio di non discriminazione di tali funzionari temporanei inquadrati come docenti il fatto che, all’atto della cessazione dal servizio al termine del periodo di lezioni, non possono godere delle proprie ferie come giorni di riposo effettivo, sostituiti dal versamento dei corrispondenti emolumenti;
3)
Se sia compatibile con il principio di non discriminazione di tali funzionari, i quali rientrerebbero nella nozione di lavoratori a tempo determinato, una norma astratta come quella contenuta nella Ley Regional Ley 5/2012, de 12 de julio, de Presupuestos Generales de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para 2012 (legge finanziaria regionale del 12 luglio 2012, n. 5, della Comunità autonoma di Castiglia — La Mancia per il 2012) alla tredicesima disposizione aggiuntiva che, per motivi di risparmio di bilancio e raggiungimento degli obiettivi di disavanzo, ha sospeso, fra le altre misure, l’applicazione di un accordo del 10 marzo 1994, stipulato fra il Ministerio de Educación y Ciencia (Ministero dell’Istruzione e della Scienza) e il sindacato ANPE, pubblicato con provvedimento del 15 marzo 1994 dalla Dirección General de Personal y Servicios (Direzione generale del personale) (BOMEC del 28 marzo 1994), circa il versamento di retribuzioni a titolo di ferie per i mesi di luglio e agosto relativamente alle supplenze di oltre cinque mesi e mezzo, nonché per la copertura di posti vacanti, e impone, nei confronti del personale docente temporaneo non universitario, il pagamento delle ferie pari a 22 giorni lavorativi, qualora la nomina come funzionario temporaneo copra l’intero anno, oppure dei giorni proporzionalmente corrispondenti.
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