31.7.2017
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 249/19
Impugnazione proposta l’11 maggio 2017 da Bank Tejarat avverso la sentenza del Tribunale (Prima Sezione) del 14 marzo 2017, causa T-346/15, Bank Tejarat/Consiglio
(Causa C-248/17 P)
(2017/C 249/30)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Bank Tejarat (rappresentanti: S. Zaiwalla, P. Reddy, A. Meskarian, solicitors, M. Brindle QC, T. Otty, R. Blakeley, barristers)
Altra parte nel procedimento: Consiglio dell’Unione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
—
accogliere il presente ricorso e annullare i punti 1 e 2 del dispositivo della seconda sentenza;
—
consentire la reinscrizione del nome della banca ricorrente negli elenchi;
—
annullare le misure contestate nella misura in cui riguardano la banca ricorrente e
—
condannare il Consiglio alle spese relative all’impugnazione e a quelle afferenti al procedimento dinanzi al Tribunale.
Motivi e principali argomenti
Il Tribunale è incorso in un errore di diritto in quanto non avrebbe attribuito alcun peso e/o avrebbe attribuito un peso insufficiente agli elementi di prova forniti dalla banca ricorrente, snaturando in tal modo gli elementi di prova decisivi in merito alla questione se le affermazioni di cui alla motivazione contestata fossero suffragate dal Consiglio.
Indipendentemente dall’esito del primo motivo di impugnazione, il Tribunale è incorso in un errore di diritto in quanto avrebbe snaturato gli elementi di prova decisivi in merito alla questione se le affermazioni di cui alla motivazione contestata fossero suffragate dal Consiglio e/o avrebbe erroneamente posto l’onere della prova a carico della banca ricorrente.
In merito sia al primo che al secondo motivo di impugnazione, se il Tribunale avesse applicato i principi adeguati e/o non avesse snaturato gli elementi di prova summenzionati, avrebbe annullato le misure contestate.
Il Tribunale è incorso in un errore di diritto nel ritenere che il Consiglio fosse autorizzato alla reinscrizione del nome della banca ricorrente negli elenchi in base a motivi che avrebbero potuto e dovuto essere addotti anteriormente alla prima sentenza e nel ritenere che la condotta del Consiglio non violasse l’articolo 266 del TFUE nonché i principi di autorità di cosa giudicata e/o di certezza del diritto e/o di definitività e/o di effettività e/o il diritto all'effettiva tutela giurisdizionale e/o i diritti della banca ricorrente di cui all’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e/o di cui agli articoli 6 e 13 della CEDU e/o il diritto della banca ricorrente a una buona amministrazione e/o il principio di proporzionalità.
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