31.7.2017
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 249/21
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Amtsgericht Düsseldorf (Germania) il 22 maggio 2017 — EU GmbH/TUIfly GmbH
(Causa C-292/17)
(2017/C 249/32)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Amtsgericht Düsseldorf
Parti nel procedimento principale
Ricorrente: EU GmbH
Convenuto: TUIfly GmbH
Questione pregiudiziale
Se la cancellazione di un volo sia comunque riconducibile a una circostanza eccezionale ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 261/2004 (1) anche quando le circostanze (nella specie: lo «sciopero selvaggio» o l’«ondata di assenze per malattia») interessano il volo di cui trattasi solo in modo indiretto, avendo esse indotto il vettore aereo a riorganizzare in toto il suo piano dei voli con conseguente previsione di cancellazione del volo considerato. Se un vettore aereo possa liberarsi da responsabilità a norma del medesimo articolo 5, paragrafo 3, del regolamento succitato anche nell’ipotesi in cui, in assenza di tale riorganizzazione, il volo di cui trattasi avrebbe potuto essere operato, dal momento che il personale per esso previsto sarebbe stato disponibile se non fosse stato assegnato a voli differenti a seguito della riorganizzazione.
(1) Regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91 (GU L 46, pag. 1).
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