7.8.2017
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 256/14
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Varhoven kasatsionen sad (Bulgaria) il 22 maggio 2017 — Wiemer & Trachte GmbH (in fallimento)/Zhan Oved Tadzher
(Causa C-296/17)
(2017/C 256/11)
Lingua processuale: il bulgaro
Giudice del rinvio
Varhoven kasatsionen sad
Parti
Ricorrente: Wiemer & Trachte GmbH (in fallimento)
Resistente: Zhan Oved Tadzher
Questioni pregiudiziali
1)
Se l’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1346/2000 del Consiglio, del 29 maggio 2000 (1), relativo alle procedure di insolvenza, debba essere interpretato nel senso che la competenza giurisdizionale dei giudici dello Stato membro, nel cui territorio sia stato avviato il procedimento di insolvenza, per un’azione revocatoria fallimentare nei confronti di un debitore avente sede o domicilio in un altro Stato membro, costituisca una competenza esclusiva, ovvero se il curatore sia legittimato, nell’ipotesi di cui all’articolo 18, paragrafo 2, del regolamento, a promuovere un’azione revocatoria fallimentare dinanzi al giudice nello Stato membro nel cui territorio il debitore abbia sede o domicilio, qualora l’azione revocatoria fallimentare del curatore sia fondata su un atto di disposizione su beni mobili compiuto nell’altro Stato membro.
2)
Se la liberatoria prevista nell’articolo 24, paragrafo 2, in combinato disposto con il paragrafo 1, del regolamento n. 1346/2000, si applichi nel caso di adempimento di un’obbligazione a favore del debitore in uno Stato membro, che sia avvenuto da parte dell’amministratore di una filiale della società debitrice registrata in tale Stato membro, qualora al momento dell’adempimento sia stata presentata, in un altro Stato membro, una richiesta di apertura della procedura d’insolvenza sul patrimonio della società debitrice e sia stato nominato un curatore provvisorio, ma non sia stata ancora emessa alcuna decisione sull’apertura della procedura d’insolvenza.
3)
Se l’articolo 24, paragrafo 1, del regolamento n. 1346/2000, sull’adempimento di un’obbligazione pecuniaria, sia applicabile alla società debitrice, qualora il versamento originario di tale somma da parte della debitrice, a favore del soggetto che l’ha eseguito, sia considerato inefficace in base al diritto nazionale del giudice fallimentare e l’inefficacia derivi dall’avvio della procedura d’insolvenza.
4)
Se la presunzione di mancata conoscenza di cui all’articolo 24, paragrafo 2, del regolamento n. 1346/2000, sia applicabile nel caso in cui le autorità indicate nell’articolo 21, paragrafo 2, secondo periodo, del regolamento, non abbiano adottato le misure necessarie per assicurare la pubblicazione, nel registro dello Stato membro nel cui territorio la debitrice possieda una filiale, della decisione del giudice fallimentare, con la quale sia stato nominato un curatore provvisorio e l’efficacia degli atti di disposizione della società sia stata subordinata alla previa approvazione del curatore provvisorio, qualora lo Stato membro, nel quale abbia sede la filiale stessa, imponga obbligatoriamente la pubblicazione di tale decisione, pur riconoscendola ai sensi dell’articolo 25, in combinato disposto con l’articolo 16 del regolamento.
(1) GU 2000, L 160, pag. 1.
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