14.8.2017
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 269/6
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Ungheria) il 24 maggio 2017 — Headlong Limited/Nemzeti Adó- és Vámhivatal Központi Irányítása
(Causa C-303/17)
(2017/C 269/08)
Lingua processuale: l'ungherese
Giudice del rinvio
Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság
Parti nel procedimento principale
Ricorrente: Headlong Limited
Convenuta: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Központi Irányítása
Questioni pregiudiziali
1)
Se, ai fini della risposta che deve essere fornita alle questioni sollevate dal Fővárosi Közigazgatási è Munkaügyi Bíróság nel procedimento di rinvio pregiudiziale di cui alla causa [C-3/17], rilevi il fatto che la sanzione amministrativa non consista in una ammenda, bensì nel blocco temporaneo dell’accesso ai dati elettronici per un periodo di 90 giorni, sanzione che presenta caratteristiche fondamentalmente diverse [dall’ammenda] (ad esempio, si sospende temporaneamente la fornitura del servizio, non si notifica il provvedimento che infligge la sanzione e non si può proporre un ricorso effettivo avverso quest’ultima), e che l’autorità nazionale la possa altresì irrogare per la stessa condotta, cumulativamente, unitamente alla sanzione dell’ammenda.
2)
Se, tenuto conto della natura, della gravità e delle modalità di irrogazione della sanzione amministrativa del blocco temporaneo dell’accesso ai dati elettronici per un periodo di 90 giorni, nonché, segnatamente, dell’impossibilità di proporre un ricorso effettivo avverso la stessa, si possa ritenere, ai sensi dell’articolo 56 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), che tale sanzione rappresenti di per sé una restrizione eccessivamente severa dell’articolo 56 TFUE e degli articoli 17 paragrafo 1, e 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, restrizione che, nella sua forma attuale, non può essere giustificata da finalità di tutela dei consumatori previste dallo Stato membro in materia di giochi d’azzardo.
3)
Se, ai fini della risposta che deve essere fornita alla sesta questione pregiudiziale sollevata nella causa [C-3/17] dal Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság, rilevi la circostanza che lo Stato membro non assicuri l’adozione delle disposizioni necessarie per ottenere — sia indicendo una gara di appalto per l’attribuzione di una concessione, sia [dando la possibilità di] presentare un’offerta [a contrarre] — una licenza per l’organizzazione di giochi di casinò on line e, per tale motivo, i fornitori di servizi non possano ottenere le licenze amministrative necessarie per offrire il servizio.
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