28.8.2017
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 283/22
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Obersten Gerischtshofs (Austria) il 29 maggio 2017 — Repubblica Ellenica/Leo Kuhn
(Causa C-308/17)
(2017/C 283/30)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Oberster Gerischtshof (Corte Suprema, Austria)
Parti
Ricorrente: Repubblica Ellenica
Convenuto: Leo Kuhn
Questioni pregiudiziali
Se l’articolo 7, punto 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 1215/2012 (1) debba essere interpretato nel senso che
1)
il luogo di esecuzione ai sensi di tale disposizione sia individuato in base all’iniziale accordo contrattuale, anche nell’ipotesi — che si verifica nella specie — di un reiterato trasferimento di un credito su base contrattuale;
2)
qualora venga preteso il rispetto delle condizioni di un titolo di Stato, come quello emesso, nello specifico, dalla Repubblica ellenica nella presente fattispecie, o venga azionata una domanda di risarcimento del danno per inadempimento, il luogo di esecuzione effettivo risulti fissato già con la liquidazione, su un conto di un detentore di un conto titoli nazionale, di interessi in forza del suddetto titolo di Stato;
3)
il fatto che l’iniziale accordo contrattuale abbia determinato un luogo di esecuzione naturale ai sensi dell’articolo 7, punto 1, lettera a), del suddetto regolamento impedisca di riconoscere un — ulteriore — luogo di esecuzione ai sensi della disposizione in oggetto sulla base del successivo effettivo adempimento di un contratto.
(1) Regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, GU L 351, pag. 1.