2.10.2017
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 330/2
Impugnazione proposta il 31 maggio 2017 dal Cryo-Save AG avverso la sentenza del Tribunale (Sesta Sezione) del 23 marzo 2017, causa T- 239/15, Cryo-Save AG/Ufficio europeo per la proprietà intellettuale
(Causa C-327/17 P)
(2017/C 330/03)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Cryo-Save AG (rappresentante: C. Onken, Rechtsanwältin)
Altre parti nel procedimento: Ufficio europeo per la proprietà intellettuale, MedSkin Solutions Dr. Suwelack AG
Conclusioni
La ricorrente chiede che la Corte voglia:
—
annullare la sentenza del Tribunale del 23.03.2017 nella causa T-239/15.
—
condannare la convenuta in primo grado alle spese.
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce un unico motivo vertente su una violazione dell’articolo 64, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio comunitario (1), della regola 50, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2868/95 della Commissione, del 13 dicembre 1995, recante modalità di esecuzione del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio sul marchio comunitario (2) in combinato disposto con l’articolo 56, paragrafo 2 del regolamento n. 207/2009 nonché con le regole 37, 39 del regolamento n. 2868/95, e con l’articolo 76, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009. L’origine della violazione risiederebbe nella circostanza che il Tribunale ha ritenuto inammissibile il primo motivo di ricorso della ricorrente in primo grado e ora appellante.
Con il suo primo motivo la ricorrente in primo grado e appellante aveva contestato l’inammissibilità della domanda di dichiarazione di decadenza del suo marchio dell’Unione europea. La motivazione della stessa risiedeva nella circostanza che la domanda non era stata sufficientemente motivata, in violazione dell’articolo 56, paragrafo 2 del regolamento n. 207/2009 e della regola 37, lettera b), iv) del regolamento n. 2868/95.
Il Tribunale ha dichiarato inammissibile il primo motivo della ricorrente in primo grado e appellante in quanto, nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso, essa non ha fatto valere alcuna violazione dei requisiti di forma di cui all’articolo 56, paragrafo 2 del regolamento n. 209/2007 in combinato disposto con la regola 37, lettera b), iv) del regolamento n. 2868/95, l’esame del ricorso era limitato all’esame dell’uso effettivo e la commissione di ricorso, di conseguenza, non era tenuta necessariamente a procedere all’esame della questione relativa alla regolarità formale della domanda di dichiarazione di decadenza. L’esame del primo motivo di ricorso da parte del Tribunale equivaleva, secondo il medesimo, all’ampliamento del contesto di fatto e di diritto quale emerso dinanzi alla commissione di ricorso.
La ricorrente in primo grado e appellante contesta quanto riportato sostenendo che l’ammissibilità di una domanda di dichiarazione di decadenza costituisce una condizione rilevante ai fini della decisione nel merito che deve essere esaminata d’ufficio dalla convenuta in ogni fase del procedimento, ai sensi dell’articolo 76, paragrafo 2, prima frase del regolamento n. 207/2009, della regola 39, paragrafo 1, della regola 40, paragrafo 1, prima frase, del regolamento n. 2868/95, dell’articolo 64, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009, della regola 50, paragrafo 1 del regolamento n. 2868/95. Sarebbe pertanto irrilevante la questione se la ricorrente in primo grado e appellante, abbia espressamente introdotto la questione relativa dell’ammissibilità della domanda di dichiarazione di decadenza dinanzi alla commissione di ricorso.
Inoltre, la divisione di annullamento ha esaminato d’ufficio l’ammissibilità della domanda di dichiarazione di decadenza alla convenuta e ha considerato, esplicitamente, soddisfatti i requisiti di cui all’articolo 56, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009 e della regola 37 del regolamento n. 2868/95. Il principio di continuità funzionale, riconosciuto nella giurisprudenza della Corte, esige un esame completo della decisione della divisione di annullamento, compresa la valutazione dell’ammissibilità della domanda di dichiarazione di decadenza, da parte della commissione di ricorso. A sostegno della sua posizione la ricorrente richiama, inter alia, la giurisprudenza della Corte nella causa KLEENCARE, sentenza del 23 settembre 2003, T-308/01, punti 24-26, 28, 29 e 32 (3), e HOOLIGAN, sentenza del 1o febbraio 2005, T-57/03, punti 22 e 25 (4).
Infine, la ricorrente in primo grado e appellante, ha fatto ben valere l’ammissibilità della domanda di dichiarazione di decadenza, anche se in termini diversi, sia nel procedimento dinanzi alla divisione di annullamento sia dinanzi alla commissione di ricorso.
Per tutti e tre i motivi summenzionati, la questione relativa all’ammissibilità della domanda di dichiarazione di decadenza è stata oggetto del contesto di fatto e di diritto nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso. L’esame dell’ammissibilità della domanda di dichiarazione di decadenza da parte del Tribunale non è andato oltre tale analisi. L’eccezione di inammissibilità di una domanda di dichiarazione di decadenza si differenzia pertanto dall’introduzione di nuovi motivi di decadenza o di nullità, ovvero dalla richiesta tardiva di prove dell’uso effettivo di un marchio anteriore.
(1) GU 2009 L 78, pag. 1.
(2) GU 1995 L 303, pag. 1.
(3) ECLI:EU:T:2003:241.
(4) ECLI:EU:T:2005:29.