18.9.2017
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 309/25
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria (Italia) il 31 maggio 2017 — Amt Azienda Trasporti e Mobilità SpA e a./Atpl Liguria — Agenzia regionale per il trasporto pubblico locale SpA, Regione Liguria
(Causa C-328/17)
(2017/C 309/31)
Lingua processuale: l’italiano
Giudice del rinvio
Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria
Parti nella causa principale
Ricorrenti: Amt Azienda Trasporti e Mobilità SpA, Atc Esercizio SpA, Atp Esercizio Srl, Riviera Trasporti SpA, Tpl Linea Srl
Resistenti: Atpl Liguria — Agenzia regionale per il trasporto pubblico locale SpA, Regione Liguria
Questione pregiudiziale
Se gli artt. 1, parr. 1, 2 e 3, e l’art. 2, par. 1, lett. b), della direttiva n. 89/665 CEE, avente ad oggetto il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all’applicazione delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori (1), ostino ad una normativa nazionale che riconosca la possibilità di impugnare gli atti di una procedura di gara ai soli operatori economici che abbiano presentato domanda di partecipazione alla gara stessa, anche qualora la domanda giudiziale sia volta a sindacare in radice la procedura, derivando dalla disciplina della gara un’altissima probabilità di non conseguire l’aggiudicazione.
(1) Direttiva 89/665/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1989, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all’applicazione delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori (GU L 395, pag. 33).