4.9.2017
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 293/16
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshofs (Germania) il 2 giugno 2017 — Verbraucherzentrale Baden-Württemberg e a./Germanwings GmbH
(Causa C-330/17)
(2017/C 293/20)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Bundesgerichtshofs
Parti nel procedimento principale
Ricorrente: Verbraucherzentrale Baden-Württemberg e a.
Resistente: Germanwings GmbH
Questioni pregiudiziali
1)
Se l’indicazione obbligatoria delle tariffe aeree passeggeri per i servizi aerei intracomunitari richiesta ai sensi dell’articolo 23, paragrafo 1, seconda e terza frase, del regolamento (CE) n. 1008/2008 (1), laddove dette tariffe non siano esposte in euro, debba avvenire in una determinata valuta.
2)
In caso di risposta affermativa alla prima questione:
In quale valuta nazionale possano essere esposte le tariffe indicate nell’articolo 2, numero 18, e nell’articolo 23, paragrafo 1, seconda e terza frase, del regolamento (CE) n. 1008/2008, quando un vettore aereo avente sede in uno Stato membro (nella specie, la Germania) promuove e offre in Internet a un consumatore un servizio aereo con luogo di partenza in uno altro Stato membro (nella specie, il Regno Unito).
Se in tale contesto assumano rilievo l’utilizzo, per l’offerta, di un indirizzo Internet con un dominio di primo livello specifico per uno Stato (country code Top-Level-Domain) (nella specie, ), il quale rimanda allo Stato membro della sede del vettore aereo, e il fatto che il consumatore si trovi in detto Stato membro.
Se rilevi il fatto che tutti o la maggior parte dei vettori aerei indichino i prezzi controversi nella valuta nazionale del luogo di partenza.
(1) Regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità (GU 2008, L 293, pag. 3).
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