28.8.2017
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 283/23
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Köln (Germania) il 7 giugno 2017 — Verein für lauteren Wettbewerb e.V./Princesport GmbH
(Causa C-339/17)
(2017/C 283/32)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Landgericht Köln
Parti
Ricorrente: Verein für lauteren Wettbewerb e.V.
Resistente: Princesport GmbH
Questioni pregiudiziali
1)
Se l’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1007/2011 (1) debba essere interpretato nel senso che occorre necessariamente chiarire che si tratta di un prodotto tessile puro composto interamente da una stessa fibra.
2)
Se l’impiego di uno dei tre termini di cui all’articolo 7 del regolamento (UE) n. 1007/2011 — vale a dire «100 %», «puro» o «tutto» — sia cogente o se, per tali prodotti, si tratti soltanto di un’opzione e non di un obbligo.
3)
Se l’obbligo previsto dall’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1007/2011, di indicare sull’etichetta o sul contrassegno di prodotti tessili la denominazione e la percentuale in peso di tutte le fibre di cui è composto il prodotto valga anche per i prodotti tessili puri che ricadono nell’articolo 7 del regolamento in questione.
(1) Regolamento (UE) n. 1007/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2011 , relativo alle denominazioni delle fibre tessili e all'etichettatura e al contrassegno della composizione fibrosa dei prodotti tessili e che abroga la direttiva 73/44/CEE del Consiglio e le direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 96/73/CE e 2008/121/CE Testo rilevante ai fini del SEE (GU L 272, pag. 1).
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