16.10.2017
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 347/3
Impugnazione proposta il 7 giugno 2017 dalla Alcohol Countermeasure Systems (International) Inc. avverso la sentenza del Tribunale (Prima Sezione) del 29 marzo 2017, causa T-638/15, Alcohol countermeasure Systems (International)/EUIPO
(Causa C-340/17 P)
(2017/C 347/03)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Alcohol Countermeasure Systems (International) Inc. (rappresentanti: E. Baud e P. Marchiset, avvocati)
Altra parte nel procedimento: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale
Conclusioni della ricorrente
La ricorrente chiede che la Corte voglia:
—
in via preliminare e in assenza di approvazione scritta, da parte dell’EUIPO, della sospensione dell’esecuzione della sentenza, sospendere l’applicazione della decisione;
—
annullare la sentenza per i motivi enunciati nel presente ricorso […];
—
annullare la decisione R 1323/2014-1, del 11 agosto 2011, della Prima commissione di ricorso dell’EUIPO;
—
in subordine, annullare la sentenza e ordinare la sospensione del procedimento fino alla fine del processo della Brexit, o almeno fino al 31 maggio 2019, in corrispondenza della scadenza fissata dall’articolo 50 del Trattato;
—
condannare la Lion Laboratories e l’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale a sopportare le proprie spese nonché quelle della ACS, relative sia al procedimento di primo grado nella causa T-638/15 sia al procedimento di impugnazione.
Motivi e principali argomenti
1.
Il primo motivo verte sul travisamento delle affermazioni dell’ASC nel suo ricorso, laddove è stato dichiarato, al punto 86 della sentenza, che erano stati venduti 64 dispositivi «durante i periodi di riferimento», mentre tale cifra (incontestata) si riferiva solamente al primo periodo (dal 5 ottobre 2004 al 4 ottobre 2009).
2.
Il secondo motivo verte altresì sul travisamento di una lettera del 21 marzo 2013 inviata dal consulente della Lion Laboratories all’EUIPO, nonché su una violazione del regolamento n. 207/2009 (1), dell’articolo 57, paragrafo 2, e del regolamento n. 2868/95 (2) (articoli 22, paragrafo 2, e 40, paragrafo 5). Tale lettera non menzionava il numero di registrazione del marchio anteriore (marchio del Regno Unito n. 2040518), bensì due riferimenti al marchio del Regno Unito n. 2371210, il che implica che la Lion Laboratories 1) non avrebbe adempiuto l’obbligo di fornire la prova dell’uso al fine di attestare l’uso del marchio del Regno Unito n. 2040518 o del marchio oggetto dell’opposizione e/o 2) avrebbe sostituito il marchio oggetto del procedimento.
3.
Il terzo motivo analizza il modo in cui il Tribunale 1) avrebbe violato la nozione di «uso effettivo», prevista nel regolamento n. 207/2009, come interpretata nella causa Ansul (C-40/01, 11 marzo 2003) e 2) avrebbe applicato una metodologia sbagliata. Il Tribunale non avrebbe analizzato il primo periodo singolarmente e non avrebbe preso in considerazione le cifre relative alle vendite progettate concordate in un contratto di licenza esclusiva. Inoltre, alla luce dell’uso quantitativamente ridotto e limitato nel tempo durante il primo periodo, l’uso effettivo non è stato dimostrato in riferimento a vari fattori non analizzati dal Tribunale [come 1) le cifre relative alle vendite progettate dalle parti nel contratto di licenza. 2) le caratteristiche del mercato (ivi compresi i 30 milioni di consumatori), 3) la natura dei beni (ivi inclusi gli etilometri) e 4) l’esistenza del marchio del Regno Unito n. 2371210 depositato nel 2004]. Il Tribunale avrebbe preso in considerazione in maniera sproporzionata alcuni documenti, ivi inclusi elementi attinenti ai servizi, mentre il marchio anteriore è stato contestato solamente per i beni di cui alla classe 9.
4.
Il quarto motivo analizza il modo in cui il Tribunale avrebbe altresì violato la nozione di «uso effettivo» applicando un criterio scorretto nel determinare se il marchio anteriore fosse stato utilizzato come marchio. Inoltre, la causa Céline della presente Corte (C-17/06, 11 settembre 2007) non può essere applicata quando 1) altri marchi sono apposti sui prodotti, 2) tali prodotti avevano altri nomi e 3) il marchio era anche percepito come denominazione comune da alcuni consumatori. Tali circostanze impedirebbero ulteriormente l’instaurazione di un nesso, da parte del consumatore, tra il marchio anteriore e il segno utilizzato come denominazione comune o come denominazione sociale.
5.
Il quinto motivo solleva un problema di ordine pubblico: un diritto anteriore del Regno Unito non deve permettere la cancellazione di un marchio dell’Unione europea alla luce del processo della Brexit e della notifica, ai sensi dell’articolo 50 del Trattato sull’Unione europea, inviata dal Regno Unito. Autorizzare tale cancellazione comporterebbe un aumento dei costi e creerebbe ostacoli sproporzionati e inutili alla tutela unitaria del marchio, mentre tra 2 anni o meno il Regno Unito non farà più parte del sistema unitario di marchio dell’Unione europea. Pertanto, il Tribunale avrebbe violato il principio di territorialità riconosciuto dalla Convenzione di Parigi del 1883 e l’articolo 17 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.
(1) Regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio del 26 febbraio 2009 sul marchio comunitario (GU 2009, L 78, pag. 1).
(2) Regolamento (CE) n. 2868/95 della Commissione, del 13 dicembre 1995, recante modalità di esecuzione del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio sul marchio comunitario (GU 1995, L 303, pag. 1).