11.9.2017
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 300/15
Impugnazione proposta il 9 giugno 2017 da Christoph Klein avverso la sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) del 28 settembre 2016, causa T-309/10 RENV, Christoph Klein/Commissione europea
(Causa C-346/17 P)
(2017/C 300/19)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Christoph Klein (rappresentante: H.-J. Ahlt, Rechtsanwalt)
Altre parti nel procedimento: Commissione europea, Repubblica federale di Germania
Conclusioni del ricorrente
Il ricorrente chiede che la Corte voglia:
—
annullare la sentenza del Tribunale del 28.09.2016 nella causa T-309/10 RENV;
—
condannare la convenuta a corrispondere al ricorrente EUR 1 526 662,30 oltre a interessi a decorrere dalla pronuncia della sentenza, maggiorati di 8 punti percentuali rispetto al tasso base che sarà allora vigente;
—
dichiarare che in linea di principio la Commissione deve risarcire al ricorrente il danno fatto valere e ancora da quantificare, che esso ha subito successivamente al 15.09.2006;
—
condannare la Commissione alle spese del procedimento;
—
in subordine, annullare la sentenza del Tribunale del 28.09.2016 nella causa T-309/10 RENV e rinviare la causa al Tribunale.
Motivi e principali argomenti
A sostegno dell’impugnazione il ricorrente fa valere i seguenti motivi.
1.
Il Tribunale violerebbe l’articolo 61, paragrafo 2, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, poiché disconoscerebbe la portata del giudicato della sentenza della Corte e riterrebbe a torto che il ricorrente, in ragione dell’irricevibilità del quarto motivo d’impugnazione nel procedimento C-120/14 P, non possa esigere un risarcimento del danno in relazione al suo prodotto «effecto».
2.
Il Tribunale violerebbe nuovamente l’articolo 61, paragrafo 2, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, poiché non si sarebbe attenuto alla valutazione giuridica della Corte. Al punto 95 della sua sentenza la Corte dichiara che la sentenza di primo grado impugnata deve essere annullata, nella parte in cui il Tribunale ha ivi respinto il ricorso con riferimento alla richiesta di condannare la Commissione al risarcimento del danno asseritamente subito dal ricorrente (…). Contrariamente a tale valutazione giuridica il Tribunale giungerebbe erroneamente alla conclusione che, in considerazione dell’insussistenza di requisiti, già in linea di principio non esisterebbe un diritto al risarcimento del danno.
3.
Il Tribunale, in violazione dell’articolo 84, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale respingerebbe, con la motivazione che si tratterebbe di un nuovo motivo irricevibile, la conclusione secondo cui la Commissione, con la sua inerzia nel procedimento relativo alla clausola di salvaguardia di cui all’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 93/42, avrebbe altresì violato l’articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. Ciò sarebbe erroneo, poiché il ricorrente avrebbe in realtà richiamato già nel ricorso i principi della buona governance, i quali corrispondono sul piano contenutistico ai principi di buona amministrazione di cui all’articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. Pertanto non esisterebbe alcun motivo nuovo irricevibile.
4.
Il Tribunale riterrebbe che la direttiva non conferisca diritti né al ricorrente personalmente né alla società atmed AG. L’impugnazione fa valere che tale circostanza viola il diritto dell’Unione, poiché entrambi i destinatari sono coinvolti in un procedimento relativo alla clausola di salvaguardia e possono in quanto interessati economici centrali richiamarsi ai principi di libera circolazione delle merci.
5.
Il Tribunale negherebbe a torto il nesso di causalità fra il comportamento illecito della Commissione e il danno asserito. In tal modo esso snaturerebbe i fatti e incorrerebbe in un errore di diritto nella qualificazione della fattispecie. Inoltre violerebbe nuovamente l’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 93/42, non procederebbe ad alcuna analisi giuridica e non motiverebbe in modo sufficiente la sua decisione.
6.
Il Tribunale, non avendo rispettato gli allegati COM RENV 1 e 2, avrebbe violato i principi dell’equo processo e del diritto di essere ascoltati, l’articolo 6 della CEDU, l’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e avrebbe snaturato i fatti e gli elementi di prova.
7.
Il Tribunale, non avendo accolto la richiesta del ricorrente di ordinare alla Commissione la produzione degli atti relativi alla clausola di salvaguardia, sarebbe incorso in una violazione dei principi dell’equo processo, dell’articolo 6 CEDU, dell’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, nonché dell’articolo 64, paragrafo 3, lettera d), del regolamento di procedura del Tribunale e dell’articolo 24 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea.