11.9.2017
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 300/17
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rechtbank Rotterdam (Paesi Bassi) il 12 giugno 2017 — A, B, C, D, E, F, G/Staatssecretaris van Economische Zaken
(Causa C-347/17)
(2017/C 300/20)
Lingua processuale: il neerlandese
Giudice del rinvio
Rechtbank Rotterdam
Parti
Ricorrenti: A, B, C, D, E, F, G
Convenuto: Staatssecretaris van Economische Zaken
Questioni pregiudiziali
1)
Se le disposizioni dell’allegato III, sezione II, capitolo IV, punti 5 e 8, al regolamento (CE) n. 853/2004 (1) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (…), debbano essere interpretate nel senso che, dopo l’eviscerazione e la pulitura, una carcassa di pollame deve essere esente da contaminazioni visibili.
2)
Se le disposizioni di cui all’allegato III, sezione II, capitolo IV, punti 5 e 8, al regolamento (CE) n. 853/2004 (…), si riferiscano alla contaminazione causata sia da feci e bile che da contenuto del gozzo.
3)
In caso di risposta affermativa alla prima questione, se la disposizione di cui all’allegato III, sezione II, capo IV, punti 5 e 8, al regolamento (CE) n. 853/2004 (…), debba essere interpretata nel senso che la pulitura deve avere luogo subito dopo l’eviscerazione o se sulla base di questa disposizione l’eliminazione di contaminazioni visibili possa avvenire anche durante la refrigerazione o il sezionamento o il confezionamento.
4)
Se l’allegato I, sezione I, capo II, paragrafo D, punto 1, al regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004 (2), che stabilisce norme specifiche per l’organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano, consenta alle autorità competenti nel corso del controllo di estrarre carcasse dalla linea di macellazione e accertare la presenza di contaminazioni visibili sia all’esterno che all’interno e sotto lo strato di grasso.
5)
In caso di risposta negativa alla prima questione, e qualora dunque su una carcassa possano restare contaminazioni visibili, come debbano essere interpretate le disposizioni di cui ai punti 5 e 8 dell’allegato III, sezione II, capo IV, al regolamento (CE) n. 853/2004 (…). In che modo venga in tal caso conseguito l’obiettivo di questo regolamento, ossia garantire un elevato livello di tutela della sanità pubblica.
(1) GU 2004, L 139, pag. 55.
(2) GU 2004, L 139, pag. 206.