25.9.2017
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 318/5
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof (Germania) il 19 giugno 2017 — Uber BV/Richard Leipold
(Causa C-371/17)
(2017/C 318/08)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Bundesgerichtshof
Parti nel procedimento principale
Ricorrente: Uber BV
Resistente: Richard Leipold
Questioni pregiudiziali
1)
Se un’impresa, che, in collaborazione con un’impresa di autonoleggio autorizzata al trasporto di persone, metta a disposizione un’applicazione per smartphone, volta a consentire agli utenti di prenotare autoveicoli da noleggio con conducente, eroghi un servizio di trasporto ai sensi dell’articolo 58, paragrafo 1, TFUE e dell’articolo 2, paragrafo 2, lettera d), della direttiva 2006/123 (1), qualora i servizi di organizzazione di detta impresa siano strettamente connessi con il servizio di trasporto, in particolare nel caso in cui l’impresa stessa
—
disponga la fissazione della tariffa, lo svolgimento delle operazioni di pagamento e le condizioni di trasporto relative alle richieste di trasporto
nonché
—
faccia pubblicità con la propria denominazione commerciale e con offerte promozionali uniformi per i veicoli per i quali funge da intermediaria.
Nel caso in cui la Corte di giustizia risponda in senso negativo alla prima questione:
2)
Se possa risultare giustificato, alla luce della finalità di tutelare la concorrenzialità e il funzionamento del servizio di taxi, sotto il profilo della tutela dell’ordine pubblico di cui all’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2006/123 nelle attuali condizioni del trasporto, disporre il divieto di un servizio del genere oggetto della specie.
(1) Direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno (GU L 376, pag. 36).