9.10.2017
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 338/3
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte suprema di cassazione (Italia) il 28 giugno 2017 — Presidenza del Consiglio dei Ministri/Fallimento Traghetti del Mediterraneo SpA
(Causa C-387/17)
(2017/C 338/04)
Lingua processuale: l’italiano
Giudice del rinvio
Corte suprema di cassazione
Parti nella causa principale
Ricorrente: Presidenza del Consiglio dei Ministri
Controricorrente: Fallimento Traghetti del Mediterraneo SpA
Questioni pregiudiziali
Dica la CGUE [nelle circostanze proprie della causa principale: concernente un’azione di risarcimento danni contro lo Stato-Legislatore per la effettiva erogazione, nel periodo 1976-1980 e in forza di legge dello stesso Stato membro (legge n. 684 del 1974), di sovvenzioni costituenti aiuti di Stato ai sensi dell’art. 87, primo comma, del Trattato CE (ex art. 92 e attualmente art. 107 TFUE), non notificati, né autorizzati ai sensi dell’art. 88 del Trattato CE (ex art. 93 e attualmente art. 108 TFUE), ad impresa di navigazione in ambito di mercato, all’epoca, non liberalizzato (cabotaggio marittimo)]:
1)
se, ai fini della qualificazione di detti aiuti (come «esistenti» e, quindi, non «nuovi»), trovi applicazione, e in che termini, l’art. 1, lett. b) v), del Regolamento n. 659 del 1999 (1), che stabilisce: «v) gli aiuti considerati aiuti esistenti in quanto può essere dimostrato che al momento della loro attuazione non costituivano aiuti, ma lo sono diventati successivamente a causa dell’evoluzione del mercato comune e senza aver subito modifiche da parte dello Stato membro. Qualora alcune misure diventino aiuti in seguito alla liberalizzazione di un’attività da parte del diritto comunitario, dette misure non sono considerate aiuti esistenti dopo la data fissata per la liberalizzazione»; ovvero se trovi applicazione, e in che termini, il principio (portata formalmente differente da quello di diritto positivo anzidetto) — enunciato dal Tribunale con la sentenza del 15 giugno 2000, nelle cause riunite T-298/97 e altre (Alzetta e a./Commissione, § 143), confermata, per la statuizione che interessa in questa sede, dalla CGUE con la sentenza del 29 aprile 2004 in C-298/00 P (§ § 66-69) — secondo cui «(…) un regime di aiuti istituito in un mercato inizialmente chiuso alla concorrenza deve essere considerato, al momento della liberalizzazione di tale mercato, come un regime di aiuti esistenti, nei limiti in cui esso non rientrava, al momento della sua istituzione, nel campo di applicazione dell’art. 92, n. 1, del Trattato [poi: 87, par. 1], applicabile soltanto nei settori aperti alla concorrenza, alla luce delle condizioni fissate da tale disposizione, relative all’incidenza sugli scambi tra gli Stati membri ed alle ripercussioni sulla concorrenza»;
2)
se, comunque, sempre ai fini della qualificazione dei predetti aiuti, trovi applicazione, e in che termini, l’art. 1, lett. b) iv) del medesimo Reg. n. 659 del 1999, che afferma essere «esistenti»«gli aiuti considerati aiuti esistenti ai sensi dell’articolo 15» — norma che, a sua volta, stabilisce un termine di prescrizione decennale per il recupero degli aiuti illegalmente concessi –, oppure trovino applicazione, in che termini (analoghi o meno al principio espresso dalla citata norma di diritto positivo), i principi, ripetutamente affermati dalla stessa CGUE, di tutela del legittimo affidamento e della certezza del diritto.
(1) Regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE (GU L 83, pag. 1).