Causa C-390/17 P: Impugnazione proposta il 28 giugno 2017 da Irit Azoulay, Andrew Boreham, Mirja Bouchard e Darren Neville avverso la sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) del 28 aprile 2017, causa T-580/16, Azoulay e a. / Parlamento europeo
C4122017IT1210120170628IT0020121132
Impugnazione proposta il 28 giugno 2017 da Irit Azoulay, Andrew Boreham, Mirja Bouchard e Darren Neville avverso la sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) del 28 aprile 2017, causa T-580/16, Azoulay e a. / Parlamento europeo
(Causa C-390/17 P)2017/C 412/20Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrenti: Irit Azoulay, Andrew Boreham, Mirja Bouchard, Darren Neville (rappresentante: M. Casado García-Hirschfeld, avvocato)
Altra parte nel procedimento: Parlamento europeo
Conclusioni dei ricorrenti
I ricorrenti chiedono che la Corte voglia:
—
annullare la sentenza impugnata;
—
accogliere le conclusioni formulate in primo grado dai ricorrenti nell’ambito del ricorso nella causa T-580/16;
—
condannare il convenuto al pagamento di tutte le spese.
Motivi e principali argomenti
I ricorrenti ritengono che la sentenza impugnata sia viziata da svariati errori di diritto e da un travisamento dei fatti.
Il Tribunale è incorso in un errore di diritto e ha travisato i fatti nel respingere un’interpretazione autonoma e uniforme della nozione di spese scolastiche all’interno dell’ordinamento giuridico dell’Unione e nel far dipendere tale nozione dal suo significato nei diversi sistemi di insegnamento dei paesi di residenza di un funzionario, senza prendere in considerazione la natura delle spese e l’interesse dei figli.
Secondo la giurisprudenza della Corte, tanto dall’applicazione uniforme del diritto dell’Unione, quanto dal principio della parità di trattamento discende che i termini di una disposizione del diritto dell’Unione non contenente alcun rinvio espresso al diritto degli Stati membri ai fini della determinazione del proprio significato e della propria portata devono normalmente essere oggetto, nell’intera Unione, di un’interpretazione autonoma e uniforme, da effettuarsi tenendo conto del contesto della disposizione stessa e della finalità perseguita dalla normativa in questione (sentenza del 15 ottobre 2015, Axa Belgium, C-494/14, EU:C:2015:692).
Inoltre, la conclusione del Tribunale di cui al punto 47 della sentenza impugnata è incoerente e travisa la giurisprudenza in materia di concordanza tra il previo reclamo amministrativo e il ricorso.
I ricorrenti deducono inoltre che il Tribunale è venuto meno al suo obbligo di motivazione non pronunciandosi sulla violazione del principio della parità di trattamento e dell’articolo 22 della Carta dei diritti fondamentali, pur se erano stati invocati dinanzi ad esso.
Pertanto, secondo i ricorrenti, esaminando in modo troppo sommario le tre distinte censure dei ricorrenti, il Tribunale è giunto a conclusioni non giustificate né in diritto né in fatto.
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