18.9.2017
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 309/30
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Symvoulio tis Epikrateias (Grecia) il 17 luglio 2017 — Monachos Eirinaios (frate Ireneos), al secolo sig. Antonios Iakumakis/Ordine degli Avvocati di Atene
(Causa C-431/17)
(2017/C 309/40)
Lingua processuale: il greco
Giudice del rinvio
Symvoulio tis Epikrateias (Consiglio di Stato, Grecia)
Parti
Ricorrente: Monachos Eirinaios (frate Ireneos), al secolo sig. Antonios Iakumakis di Emmanuel
Resistente: Ordine degli Avvocati di Atene
Questioni pregiudiziali
Se l’articolo 3 della direttiva 98/5/CE (1) debba essere inteso nel senso che l’iscrizione di un monaco della Chiesa di Grecia come avvocato nell’albo dell’autorità competente di uno Stato membro diverso da quello nel quale egli ha conseguito il suo titolo professionale, allo scopo di esercitare ivi la sua professione con il suo titolo professionale di origine, possa essere vietata dal legislatore nazionale per il motivo che i monaci della Chiesa di Grecia non possono, ai sensi del diritto nazionale, essere iscritti negli albi degli ordini degli avvocati, in quanto non sussistono, a causa del loro status, le garanzie riconosciute indispensabili per l’esercizio dell’attività forense.
(1) Direttiva 98/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, volta a facilitare l'esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata acquistata la qualifica (GU 1998, L 77, pag. 36).