13.11.2017
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 382/28
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberster Gerichtshof (Austria) il 19 luglio 2017 — Gemeinsamer Betriebsrat EurothermenResort Bad Schallerbach GmbH/EurothermenResort Bad Schallerbach GmbH
(Causa C-437/17)
(2017/C 382/34)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Oberster Gerichtshof
Parti
Ricorrente: Gemeinsamer Betriebsrat EurothermenResort Bad Schallerbach GmbH
Resistente: EurothermenResort Bad Schallerbach GmbH
Questione pregiudiziale
Se l’articolo 45 TFUE e l’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 492/2011 (1), relativo alla libera circolazione dei lavoratori [all’interno dell’Unione], debbano essere interpretati nel senso che ostino a una normativa nazionale come quella oggetto del procedimento principale [articolo 3, paragrafo 2, punto 1, in combinato disposto con gli articoli 3, paragrafo 3, e 2, paragrafo 1, dell’Urlaubsgesetz (legge austriaca in materia di ferie; in prosieguo: l’«UrlG»)] secondo cui un lavoratore che abbia maturato complessivamente 25 anni di servizio, peraltro non presso un medesimo datore di lavoro austriaco, abbia diritto soltanto a cinque settimane di ferie annuali, mentre un lavoratore che abbia maturato 25 anni di servizio presso uno stesso datore di lavoro austriaco abbia diritto a sei settimane di ferie l’anno.
(1) Regolamento (UE) n. 492/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all’interno dell’Unione, GU L 141, pag. 1.
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