30.10.2017
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 369/3
Impugnazione proposta il 25 luglio 2017 dall’Unione europea, rappresentata dalla Corte di giustizia dell’Unione europea, avverso la sentenza del Tribunale (Terza Sezione ampliata) del 7 giugno 2017, causa T-673/15, Guardian Europe/Unione europea
(Causa C-447/17 P)
(2017/C 369/04)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Unione europea, rappresentata dalla Corte di giustizia dell’Unione europea (rappresentanti: J. Inghelram e K. Sawyer, agenti)
Altre parti nel procedimento: Guardian Europe Sàrl; Unione europea, rappresentata dalla Commissione europea
Conclusioni della ricorrente
La ricorrente chiede che la Corte voglia:
—
annullare il punto 1) del dispositivo della sentenza impugnata;
—
respingere il ricorso, presentato dalla Guardian Europe in primo grado e diretto a ottenere il pagamento dell’importo di EUR 936 000, relativo a spese di garanzia bancaria, a risarcimento di un danno che essa asserisce di aver subìto per la violazione dell’obbligo di pronunciarsi in tempi ragionevoli nella causa T-82/08, in quanto infondato; oppure, e in mero subordine, ridurre tale risarcimento all’importo di EUR 299 251,64, aumentato di interessi compensativi calcolati tenuto conto del fatto che tale importo è composto di somme distinte che sono divenute esigibili in diversi momenti;
—
condannare la Guardian Europe alle spese.
Motivi e principali argomenti
A sostegno dell’impugnazione, la ricorrente solleva quattro motivi:
1)
Con il primo motivo essa asserisce che sussisteva un errore di diritto nell’interpretazione delle norme applicabili in materia di limitazione nel tempo allorché vi è una perdita continuativa, in quanto il Tribunale ha considerato che il danno materiale invocato, consistente nel pagamento delle spese di garanzia bancaria, sorto più di cinque anni prima che il ricorso per risarcimento danni fosse proposto, non era prescritto.
2)
Con il secondo motivo essa asserisce che sussisteva un errore di diritto nell’interpretazione della nozione di nesso causale, dato che il Tribunale ha dichiarato che la violazione dell’obbligo di statuire in tempi ragionevoli costituiva il motivo determinante dell’asserito danno materiale consistente nel pagamento delle spese di garanzia bancaria, laddove, secondo una consolidata giurisprudenza, la decisione propria ad un’impresa di non pagare un’ammenda durante il procedimento pendente dinanzi ai giudici europei costituisce il motivo determinante del pagamento di tali spese.
3)
Con il terzo motivo essa asserisce che sussistevano un errore di diritto nella determinazione del periodo durante il quale l’asserito danno materiale si era verificato e un difetto di motivazione, dato che il Tribunale aveva dichiarato, senza esporne le ragioni, che il periodo durante il quale l’asserito danno materiale consistente nel pagamento delle spese di garanzia bancaria insorte potrebbe essere diverso dal periodo in cui esso ha collocato il manifestarsi della condotta illegittima addotta quale causa del danno.
4)
Con il quarto motivo essa asserisce che sussisteva un errore di diritto dovuto a risarcimento eccessivo, nell’attribuzione degli interessi compensativi, dato che il Tribunale ha attribuito alla ricorrente in primo grado gli interessi compensativi su un importo a decorrere da una data in cui tale importo non era ancora dovuto da parte della ricorrente nel procedimento di impugnazione.