18.9.2017
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 309/31
Impugnazione proposta il 31 luglio 2017 dal sig. Rami Makhlouf avverso la sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) del 18 maggio 2017, causa T-410/16, Rami Makhlouf/Consiglio dell’Unione europea
(Causa C-458/17 P)
(2017/C 309/42)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Rami Makhlouf (rappresentante: E. Ruchat, avvocato)
Altre parti nel procedimento: Consiglio dell’Unione europea, Commissione europea
Conclusioni del ricorrente
—
dichiarare la presente impugnazione ricevibile e fondata;
di conseguenza,
—
annullare la sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 18 maggio 2017, causa T-410/16, Rami Makhlouf/Consiglio dell’Unione europea, ECLI:EU:T:2017:349;
e
statuendo ex novo:
—
annullare la decisione (PESC) 2016/850 del 27 maggio 2016 nonché i relativi conseguenti atti di esecuzione, nella parte in cui riguardano il ricorrente;
—
condannare il le Consiglio dell’Unione europea alle spese.
Motivi e principali argomenti
A sostegno del suo ricorso, il ricorrente deduce quattro motivi.
—
Primo motivo, vertente su un errore di diritto, in quanto il Tribunale ha violato il diritto del ricorrente di essere ascoltato prima dell’adozione delle nuove misure restrittive, diritto consacrato all’articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali;
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secondo motivo, vertente su un errore di diritto e una distorsione dei fatti, in quanto il Tribunale non ha tenuto conto degli articoli depositati dal ricorrente a sostegno del suo ricorso di annullamento onde dimostrare che non sosteneva il regime siriano;
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terzo motivo, vertente su un errore di diritto, nella parte in cui il Tribunale non ha dichiarato illegittime le disposizioni 27 e 28 della decisione 2013/255/PESC, sulla base delle quali l’appartenenza alla famiglia Al-Assad o alla famiglia Makhlouf costituisce un criterio autonomo che giustifica l’imposizione di sanzioni, rovesciando, nel contempo, l’onere della prova;
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quarto motivo, vertente su un errore di diritto e un difetto di motivazione, nella parte in cui il Tribunale ha dichiarato che la nozione di imprenditore di spicco era sufficientemente precisa per inserire il ricorrente nell’elenco delle persone ed entità oggetto dalle misure restrittive e che non erano giustificati i motivi per i quali esso considerava che il ricorrente avesse una qualsiasi influenza sul regime siriano.