2.10.2017
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 330/9
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberlandesgerichts Düsseldorf (Germania) il 2 agosto 2017 — Falck Rettungsdienste GmbH, Falck A/S/Stadt Solingen
(Causa C-465/17)
(2017/C 330/12)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Oberlandesgerichts Düsseldorf
Parti
Ricorrenti: Falck Rettungsdienste GmbH, Falck A/S
Resistente: Stadt Solingen
Altre parti nel procedimento: Arbeiter-Samariter-Bund Regionalverband Bergisch Land e.V., Malteser Hilfsdienst e.V., Deutsches Rotes Kreuz, Kreisverband Solingen e.V.
Questioni pregiudiziali
1)
Se l’assistenza e la cura di pazienti in situazioni di emergenza in un mezzo di soccorso (Rettungswagen) da parte di un soccorritore qualificato/soccorritore sanitario (Rettungsassistent/Rettungssanitäter) e l’assistenza e la cura di pazienti in un veicolo sanitario (Krankentransportwagen) da parte di un soccorritore sanitario/aiuto soccorritore (Rettungssanitäter/Rettungshelfer) costituiscano «servizi di difesa civile, protezione civile e prevenzione contro i pericoli» ai sensi dell’articolo 10, lettera h), della direttiva 2014/24/UE (1), identificati dai codici CPV 7525000-7 (servizi di salvataggio) e 85143000-3 (servizi di ambulanza).
2)
Se l’articolo 10, lettera h), della direttiva 2014/24/UE possa essere inteso nel senso che sono qualificabili come «organizzazioni e associazioni senza scopo di lucro» in particolare le organizzazioni di assistenza riconosciute in base alla normativa nazionale come organizzazioni di difesa e protezione civile.
3)
Se siano qualificabili come «organizzazioni e associazioni senza scopo di lucro» nell’accezione dell’articolo 10, lettera h), della direttiva 2014/24/UE le organizzazioni e associazioni il cui scopo consiste nell’assolvimento di compiti di interesse pubblico, che non perseguono scopi di lucro e reinvestono eventuali utili per conseguire lo scopo dell’organizzazione.
4)
Se il trasporto di un paziente in ambulanza (Krankenwagen) con l’assistenza di un soccorritore sanitario/aiuto soccorritore (Rettungssanitäter/Rettungshelfer) (cosiddetto trasporto sanitario qualificato) costituisca un «servizi[o] di trasporto dei pazienti in ambulanza» ai sensi dell’articolo 10, lettera h), della direttiva 2014/24/UE, non soggetto alla deroga settoriale e al quale è applicabile la direttiva 2014/24/UE.
(1) Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014 , sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE (GU L 94, pag. 65).