27.11.2017
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 402/9
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesverfassungsgericht (Germania) il 15 agosto 2017 — Heinrich Weiss e a.
(Causa C-493/17)
(2017/C 402/11)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Bundesverfassungsgericht
Parti
Ricorrenti: Heinrich Weiss, Jürgen Heraeus, Patrick Adenauer, Bernd Lucke, Hans-Olaf Henkel, Joachim Starbatty, Bernd Kölmel, Ulrike Trebesius, Peter Gauweiler, Johann Heinrich von Stein, Gunnar Heinsohn, Otto Michels, Reinhold von Eben-Worlée, Michael Göde, Dagmar Metzger, Karl-Heinz Hauptmann, Stefan Städter, Markus C. Kerber e a.
Resistenti: Bundesregierung, Bundestag, Banca centrale europea, Deutsche Bundesbank
Questioni pregiudiziali
1)
Se la decisione (UE) 2015/774 della Banca centrale europea, del 4 marzo 2015, su un programma di acquisto di attività del settore pubblico sui mercati secondari (BCE/2015/10) (1) — come modificata dalla decisione (UE) 2015/2101 della Banca centrale europea, del 5 novembre 2015, che modifica la decisione (UE) 2015/774 su un programma di acquisto di attività del settore pubblico sui mercati secondari (BCE/2015/33) (2), dalla decisione (UE) 2016/702 della Banca centrale europea, del 18 aprile 2016, che modifica la decisione (UE) 2015/774 su un programma di acquisto di attività del settore pubblico sui mercati secondari (BCE/2016/8) (3), nonché dalla decisione (UE) 2016/1041 della Banca centrale europea, del 22 giugno 2016, relativa all’idoneità degli strumenti di debito negoziabili emessi o integralmente garantiti dalla Repubblica ellenica e che abroga la decisione (UE) 2015/300 (BCE/2016/18) (4) -, ovvero le modalità di esecuzione della decisione sopra citata, violino l’articolo 123, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea.
Se violi, in particolare, l’articolo 123, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea il fatto che, nell’ambito del Programma di acquisto di attività del settore pubblico sui mercati secondari (PSPP),
a)
determinati dettagli sugli acquisti siano comunicati in modo tale da far nascere nei mercati la certezza di fatto che l’Eurosistema acquisterà in parte i titoli che saranno emessi dagli Stati membri;
b)
non sia reso noto, nemmeno a posteriori, alcun dettaglio relativo al rispetto di termini minimi tra l’emissione di uno strumento di debito sul mercato primario e il suo acquisto sul mercato secondario, di modo che non è possibile un controllo giudiziale a tale riguardo;
c)
tutti i titoli acquistati non siano nuovamente venduti, bensì vengano detenuti sino alla scadenza finale e siano quindi sottratti al mercato;
d)
l’Eurosistema acquisti titoli di debito negoziabili nominali con un tasso di rendimento a scadenza negativo.
2)
Se la decisione di cui alla questione 1) violi comunque l’articolo 123 TFUE nel caso in cui, a causa del cambiamento delle condizioni sui mercati finanziari, e in particolare a seguito di una riduzione della disponibilità di titoli di debito acquistabili, il proseguimento della sua esecuzione richieda un costante allentamento delle regole di acquisto originarie e i limiti stabiliti dalla giurisprudenza della Corte di giustizia per un programma di acquisto di titoli, come quello rappresentato dal PSPP, perdano la loro efficacia.
3)
Se la decisione (UE) 2015/774 della Banca centrale europea, del 4 marzo 2015, nella versione attualmente in vigore, menzionata nella questione 1), violi l’articolo 119 e l’articolo 127, paragrafi 1 e 2, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea nonché gli articoli da 17 a 24 del Protocollo sullo Statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, per il fatto che essa travalica il mandato conferito dalle suddette norme alla Banca centrale europea ai fini della politica monetaria, invadendo pertanto la sfera di competenza degli Stati membri.
Se si configuri un travalicamento del mandato conferito alla Banca centrale europea a motivo, in particolare, del fatto che:
a)
la decisione di cui alla questione 1) influisce in modo rilevante sulle condizioni di rifinanziamento degli Stati membri, a causa del volume del PSPP, che alla data del 12 maggio 2017 ammontava a 1 534,8 miliardi di euro;
b)
la decisione di cui alla questione 1), in considerazione del miglioramento delle condizioni di rifinanziamento degli Stati membri menzionato alla lettera a) e dei suoi effetti sulle banche commerciali, non solo ha conseguenze politico-economiche indirette, bensì i suoi effetti oggettivamente accertabili indicano che la finalità politico-economica del programma si pone quantomeno sullo stesso piano rispetto alla finalità di politica monetaria;
c)
la decisione di cui alla questione 1) viola il principio di proporzionalità in ragione del suo forte impatto politico-economico;
d)
a causa della mancanza di una motivazione specifica, la decisione di cui alla questione 1) non può essere verificata sotto il profilo del persistere della sua necessità e proporzionalità nel corso della sua esecuzione, che si protrae da oltre due anni.
4)
Se la decisione di cui alla questione 1) violi in ogni caso gli articoli 119 e 127, paragrafi 1 e 2, TFUE, nonché gli articoli da 17 a 24 del Protocollo sullo Statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, per il fatto che il suo volume, la sua esecuzione che si protrae da oltre due anni, e i risultanti effetti politico-economici danno adito a un diverso modo di considerare la necessità e la proporzionalità del PSPP, e che pertanto detta decisione, a partire da un certo momento, rappresenta un travalicamento del mandato politico-monetario della Banca centrale europea.
5)
Se l’illimitata ripartizione dei rischi tra le banche centrali nazionali dell’Eurosistema in caso di perdite concernenti titoli delle amministrazioni centrali e degli emittenti ad esse parificati, forse instaurata dalla decisione di cui alla questione 1), violi gli articoli 123 e 125 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, nonché l’articolo 4, paragrafo 2, del Trattato sull’Unione europea, qualora essa possa comportare la necessità di una ricapitalizzazione di banche centrali nazionali tramite fondi di bilancio.
(1) GU L 121, pag. 20.
(2) GU L 305, pag. 106.
(3) GU L 121, pag. 24.
(4) GU L 169, pag. 14.
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