13.11.2017
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 382/34
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tallinna Ringkonnakohus (Estonia) il 1o settembre 2017 — c.v. SNB-REACT e a./Deepak Mehta
(Causa C-521/17)
(2017/C 382/41)
Lingua processuale: l’estone
Giudice del rinvio
Tallinna Ringkonnakohus
Parti
Ricorrente: c.v. SNB-REACT e a.
Resistente: Deepak Mehta
Questioni pregiudiziali
1)
Se l’articolo 4, lettera c), della direttiva 2004/48/CE (1) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale, debba essere interpretato nel senso che gli Stati membri sono tenuti a riconoscere gli organi di gestione dei diritti di proprietà intellettuale collettivi diretti alla salvaguardia dei diritti dei titolari di marchi quali soggetti legittimati ad esperire rimedi giurisdizionali a proprio nome al fine di tutelare i diritti medesimi e ad agire giudizialmente a proprio nome per ottenerne il rispetto.
2)
Se gli articoli 12, 13 e 14 della direttiva 2000/31/CE (2) del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell’informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno («Direttiva sul commercio elettronico»), debbano essere interpretati nel senso che anche un prestatore il cui servizio consista unicamente nella registrazione di indirizzi IP, consentendone in tal modo il collegamento anonimo a domini, nonché nella locazione degli indirizzi medesimi, debba essere considerato quale prestatore ai sensi delle richiamate disposizioni e soggetto cui si applicano le deroghe alla responsabilità ivi disciplinate.
(1) GU 2004, L 157, pag. 45.
(2) GU 2000, L 178, pag. 1.
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