6.11.2017
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 374/22
Impugnazione proposta il 13 settembre 2017 dalla Talanton AE — Symvouleftiki-Ekpaideftiki Etaireia Dianomon, Parochis Ypiresion Marketing kai Dioikisis Epicheiriseon avverso la sentenza del Tribunale (Settima Sezione) del 13 luglio 2017, causa T-65/15, Talanton AE/Commissione europea
(Causa C-539/17 P)
(2017/C 374/31)
Lingua processuale: il greco
Parti
Ricorrente: Talanton AE — Symvouleftiki-Ekpaideftiki Etaireia Dianomon, Parochis Ypiresion Marketing kai Dioikisis Epicheiriseon (rappresentante: K. Damis, dikigoros)
Altra parte nel procedimento: Commissione europea
Conclusioni della ricorrente
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annullare integralmente la sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 13 luglio 2017, causa Τ-65/15, Talanton AE — Symvouleftiki-Ekpaideftiki Etaireia Dianomon, Parochis Ypiresion Marketing kai Dioikisis Epicheiriseon/Commissione europea;
—
accogliere il ricorso del 6 febbraio 2015 della suddetta società;
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respingere la domanda riconvenzionale della Commissione;
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condannare la Commissione al pagamento delle spese sostenute dalla ricorrente in sede di impugnazione.
Motivi e principali argomenti
1)
Erronea applicazione del principio di buona fede nell’esecuzione del contratto di cui trattasi — Violazione delle disposizioni in materia di subappalto a norma del regolamento finanziario in vigore.
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Il Tribunale ha effettuato un’erronea valutazione dell’articolo 1134 del codice civile belga per quanto riguarda l’applicazione del principio di buona fede nell’esecuzione del contratto.
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Il Tribunale ha interpretato erroneamente le disposizioni in materia di subappalto sancite all’articolo 130 e seguenti del regolamento (UE) n. 2342/2002 e nelle clausole contrattuali I.II.2.4 e II.13.1 contenute nella convenzione quadro sottoscritta recante il numero FP7/2009/1.
2)
Erronea interpretazione e applicazione di una clausola contrattuale e valutazione manifestamente erronea degli elementi di prova
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Il Tribunale ha interpretato in maniera non corretta la clausola II.22, Controlli e le revisioni contabili, di cui all’allegato II della convenzione sottoscritta, respingendo erroneamente le domande della ricorrente/appellante.
3)
Valutazione manifestamente erronea degli elementi di prova e carenza di motivazione
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Il Tribunale ha commesso un errore in quanto ha manifestamente travisato elementi di prova chiave dedotti dalla ricorrente e ammessi dall’appellata.