15.1.2018
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 13/2
Impugnazione proposta il 14 settembre 2017 dalla Allstate Insurance Company avverso la sentenza del Tribunale (Prima Sezione) del 5 luglio 2017, causa T-3/16, Allstate Insurance Company/Ufficio europeo per la proprietà intellettuale
(Causa C-542/17 P)
(2018/C 013/02)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Allstate Insurance Company (rappresentanti: G. Würtenberger, Rechtsanwalt, R. Kunze, Solicitor)
Altra parte nel procedimento: Ufficio europeo per la proprietà intellettuale
Conclusioni della ricorrente
La ricorrente chiede che la Corte voglia:
—
annullare la sentenza del Tribunale del 5 luglio 2017, nella causa T-3/16;
—
accogliere il ricorso di annullamento proposto dalla ricorrente avverso la decisione dell’8 ottobre 2015 della commissione di ricorso nel procedimento R 956/2015-2;
—
condannare il convenuto alle spese.
Motivi e principali argomenti
1.
La ricorrente sostiene che il Tribunale ha violato l’articolo 7, paragrafo 1, lettera c) e l’articolo 7, paragrafo 2 del RMUE (1) perché ha applicato criteri erronei per valutare l’impedimento assoluto alla registrazione fondato sul carattere descrittivo ai sensi delle disposizioni citate.
2.
Non valutando l’impedimento assoluto alla registrazione fondato sul carattere descrittivo riguardo ai beni e servizi per i quali si chiede concretamente protezione, il Tribunale non ha nemmeno motivato la propria decisione e ha violato l’articolo 75 RMUE.
3.
Inoltre, la decisione impugnata del Tribunale è fondata su un travisamento dei fatti, in quanto esso non ha valutato l’impedimento assoluto alla registrazione sulla base dei prodotti e servizi richiesti, ma sulla base di una presunta specificazione, frutto di un’interpretazione, o meglio di una distorsione, dell’effettiva specificazione di tali beni e servizi.
4.
Se il Tribunale avesse rispettato i principi fondamentali del diritto, compreso il diritto a fornire una motivazione a sostegno di una decisione, avrebbe accolto il ricorso proposto dinanzi a esso, sulla base delle considerazioni di seguito esposte.
5.
Gli errori commessi sono di diritto materiale. Pertanto, il ricorrente esporrà le ragioni per le quali il Tribunale avrebbe dovuto dichiarare che i motivi invocati dinanzi a esso erano fondati rispetto alla violazione dei principi riconosciuti dell’equo processo e alla luce delle disposizioni pertinenti del RMUE basate sui fatti dedotti dinanzi alla commissione di ricorso.
(1) Regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio comunitario (GU 2009, L 78, pag. 1).
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