15.1.2018
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 13/3
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Najwyższy (Polonia) il 18 settembre 2017 — Mariusz Pawlak / Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
(Causa C-545/17)
(2018/C 013/03)
Lingua processuale: il polacco
Giudice del rinvio
Sąd Najwyższy
Parti
Ricorrente: Mariusz Pawlak
Resistente: Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
Questioni pregiudiziali
1)
Se l’articolo 7, paragrafo 1, prima frase, in combinato disposto con l’articolo 8 della direttiva 97/67/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 dicembre 1997 concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e il miglioramento della qualità del servizio (1), debba essere interpretato nel senso che costituisce un diritto speciale la norma del diritto processuale nazionale, quale prevista all’articolo 165, paragrafo 2, della legge del 17 novembre 1964 — Codice di procedura civile, come modificata [ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. — Kodeks postępowania cywilnego (jednolity tekst: Dz.U. z 2016 r., poz. 1822 ze zm; in prosieguo: il «k.p.c.»], ai sensi del quale solo la consegna di un atto processuale presso un ufficio postale nazionale dell’operatore designato, ossia dell’operatore tenuto a fornire il servizio universale, equivale al deposito del suddetto atto presso il tribunale, essendo escluso il riconoscimento di tale effetto in caso di consegna di un atto processuale presso l’ufficio postale nazionale di un operatore postale che fornisce il servizio universale, diverso dall’operatore designato.
2)
In caso di risposta affermativa alla prima questione, se l’articolo 7, paragrafo 1, prima frase, della direttiva 97/67/CE in combinato disposto con l’articolo 4, paragrafo 3, TUE, debba essere interpretato nel senso che i vantaggi risultanti dal conferimento di un diritto speciale all’operatore designato, in violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, prima frase, della direttiva 97/67/CE, devono essere estesi agli altri operatori postali, con l’effetto che anche la consegna di un atto processuale presso l’ufficio postale nazionale di un operatore che fornisce il servizio universale, diverso dall’operatore designato, debba essere ritenuta equivalente al deposito del suddetto atto presso il tribunale, secondo principi analoghi a quelli risultanti dalla sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea del 21 giugno 2007, Jonkman, da C-231/06 a C-233/06 (ECLI:EU:C:2007:373)?
3)
Qualora la risposta alla seconda questione sia affermativa, se l’articolo 7, paragrafo 1, prima frase, della direttiva 97/67/CE, in combinato disposto con l’articolo 4, paragrafo 3, TUE debba essere interpretato nel senso che una parte del procedimento che è emanazione dello Stato membro possa far valere l’incompatibilità di una disposizione di diritto nazionale — quale l’articolo 165, paragrafo 2, k.p.c. — con l’articolo 7, paragrafo 1, prima frase, della direttiva 97/67/CE.
(1) GU 1998, L 15, pag. 14.