5.2.2018
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 42/3
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Supremo (Spagna) il 24 ottobre 2017 — Fundación Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida Queso Manchego / Industrial Quesera Cuquerella S.L. y Juan Ramón Cuquerella Montagud
(Causa C-614/17)
(2018/C 042/05)
Lingua processuale: lo spagnolo
Giudice del rinvio
Tribunal Supremo
Parti nel procedimento principale
Ricorrente: Fundación Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida Queso Manchego
Convenuti: Industrial Quesera Cuquerella S.L. e Juan Ramón Cuquerella Montagud
Questioni pregiudiziali
1)
Se l’evocazione della denominazione di origine protetta, evocazione che è vietata dall’articolo 13, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 510/2006 (1), debba necessariamente derivare dall’uso di denominazioni che presentano una somiglianza visiva, fonetica o concettuale con la denominazione di origine protetta o se possa derivare dall’uso di segni figurativi che evocano la denominazione d’origine.
2)
Nel caso di una denominazione d’origine protetta di natura geografica [articolo 2, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 510/2006] e in presenza degli stessi prodotti o di prodotti simili, se l’uso di segni che evocano la regione cui è associata la denominazione di origine protetta possa essere considerato un’evocazione della stessa denominazione di origine protetta, ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 510/2006, che è inaccettabile anche nel caso in cui colui che utilizzi tali segni sia un produttore stabilito nella regione cui è associata la denominazione di origine protetta, ma i cui prodotti non sono protetti da tale denominazione d’origine, perché non soddisfano i requisiti, diversi dall’origine geografica, richiesti dal disciplinare.
3)
Se la nozione di consumatore medio normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto, alla cui percezione deve fare riferimento il giudice nazionale per determinare se esista un’«evocazione» ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 510/2006, debba intendersi riferita a un consumatore europeo o possa essere riferita solo al consumatore dello Stato membro in cui si fabbrica il prodotto che dà origine all’evocazione dell’indicazione geografica protetta o cui è associata geograficamente la DOP, e in cui esso si consuma maggiormente.
(1) Regolamento n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari (GU 2006, L 93, pag. 12).