26.3.2018
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 112/7
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Frankfurt am Main (Germania) il 20 novembre 2017 — Emirates Airlines — Direktion für Deutschland / Aylin Wüst, Peter Wüst
(Causa C-645/17)
(2018/C 112/10)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Landgericht Frankfurt am Main
Parti
Resistente e appellante: Emirates Airlines — Direktion für Deutschland
Ricorrenti e appellati: Aylin Wüst, Peter Wüst
Questioni pregiudiziali
1)
Se l’articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 261/2004 (1) del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 febbraio 2004, debba essere interpretato nel senso che la chiusura provvisoria di un aeroporto a seguito di un incidente occorso a un aeromobile in sede di atterraggio integra una circostanza eccezionale.
2)
In caso di risposta affermativa alla prima questione:
Se l’articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 febbraio 2004, debba essere interpretato nel senso che la chiusura provvisoria di un aeroporto integra una circostanza eccezionale anche quando l’aeromobile danneggiato apparteneva alla flotta del vettore aereo che, con riferimento a un volo operato in ritardo in ragione della suddetta chiusura, fa valere la sussistenza di una circostanza eccezionale.
3)
In caso di risposta affermativa alla seconda questione:
Se l’articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 febbraio 2004, debba essere interpretato nel senso che anche se l’aeromobile danneggiato apparteneva alla flotta del vettore aereo che fa valere la sussistenza di una circostanza eccezionale con riferimento a un volo operato in ritardo in ragione della chiusura dell’aeroporto, il ritardo all’arrivo superiore a tre ore «è dovuto» a tale circostanza eccezionale.
(1) Regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91 (GU 2004, L 46, pag. 1).