16.4.2018
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 134/12
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Okręgowy w Gorzowie Wielkopolskim (Polonia) il 24 novembre 2017 — WB
(Causa C-658/17)
(2018/C 134/16)
Lingua processuale: il polacco
Giudice del rinvio
Sąd Okręgowy w Gorzowie Wielkopolskim
Parti
Ricorrente: WB
Questioni pregiudiziali
1)
Se l’articolo 46, paragrafo 3, lettera b, in combinato disposto con l’articolo 39, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 650/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni e all’accettazione e all’esecuzione degli atti pubblici in materia di successioni e alla creazione di un certificato successorio europeo (1), debba essere interpretato nel senso che il rilascio dell’attestato relativo a una decisione in materia di successioni, il cui modello è costituito dall’allegato 1 del regolamento di esecuzione (UE) n. 1329/2014 della Commissione del 9 dicembre 2014 che istituisce i moduli di cui al regolamento (UE) n. 650/2012 (2), è ammissibile anche relativamente a decisioni che certificano lo status di erede ma che non sono dotate (nemmeno in parte) di esecutività;
2)
Se l’articolo 3, paragrafo 1, lettera g, del regolamento n. 650/2012, debba essere interpreto nel senso che costituisce decisione ai sensi di tale disposizione un atto di certificazione della successione ereditaria, rilasciato da un notaio in conformità della domanda concorde di tutti coloro che partecipano al procedimento di certificazione, il quale produce gli effetti giuridici di una decisione giudiziale, passata in giudicato, dichiarativa dell’acquisto dell’eredità — come avviene nel caso dell’atto di certificazione della successione ereditaria redatto da un notaio polacco –
e di conseguenza,
se l’articolo 3, paragrafo 2, prima frase, del regolamento n. 650/2012, debba essere interpretato nel senso che il notaio che predispone tale atto di certificazione debba essere considerato un organo giurisdizionale ai sensi della disposizione da ultimo richiamata.
3)
Se l’articolo 3, paragrafo 2, seconda frase, del regolamento n. 650/2012 debba essere interpretato nel senso che la notifica, che lo Stato membro effettua ai sensi dell’articolo 79 dello stesso regolamento, ha valore informativo e non costituisce una condizione affinché venga riconosciuto come organo giurisdizionale ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, prima frase, del regolamento, un professionista legale competente in materia di successioni che esercita funzioni giudiziarie, qualora soddisfi le condizioni previste nella disposizione da ultimo richiamata.
4)
In caso di risposta negativa alle questioni 1, 2 o 3: se l’articolo 3, paragrafo 1, lettera i, del regolamento n. 650/2012, debba essere interpretato nel senso che il riconoscimento quale decisione ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera g, del regolamento n. 650/2012 di uno strumento procedurale nazionale di certificazione dello status di erede, quale è l’atto di certificazione della successione ereditaria polacco, ne precluda il riconoscimento quale atto pubblico.
5)
In caso di risposta affermativa alla questione 4: se l’articolo 3, paragrafo 1, lettera i, del regolamento n. 650/2012, debba essere interpretato nel senso che costituisce atto pubblico ai sensi di tale disposizione un atto di certificazione della successione ereditaria redatto da un notaio in conformità di una domanda concorde di tutti coloro che partecipano al procedimento di certificazione — come avviene nel caso dell’atto di certificazione della successione ereditaria redatto dal notaio polacco.
(1) GU 2012, L 201, pag. 107.
(2) Regolamento di esecuzione (UE) n. 1329/2014 della Commissione, del 9 dicembre 2014, che istituisce i moduli di cui al regolamento (UE) n. 650/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e all'accettazione e all'esecuzione degli atti pubblici in materia di successioni e alla creazione di un certificato successorio europeo (GU 2014, L 359, pag. 30).