5.3.2018
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 83/10
Impugnazione proposta il 28 novembre 2017 dalla Viridis Pharmaceutical Ltd. avverso la sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) del 15 settembre 2017, causa T-276/16, Viridis Pharmaceutical Ltd./ Ufficio europeo per la proprietà intellettuale (EUIPO)
(Causa C-668/17 P)
(2018/C 083/16)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Viridis Pharmaceutical Ltd (rappresentanti: C. Spintig, S. Pietzcker e M. Prasse, avvocati)
Altre parti nel procedimento: Ufficio europeo per la proprietà intellettuale (EUIPO), Hecht-Pharma GmbH
Conclusioni della ricorrente
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
1.
annullare la sentenza impugnata della Seconda Sezione del Tribunale;
2
inviare la causa dinanzi al Tribunale;
3
condannare l’EUIPO a sopportare le spese sostenute dalla ricorrente;
in subordine: riservare le spese.
Motivi e principali argomenti
Con la presente impugnazione, la ricorrente lamenta che il Tribunale nella decisione impugnata avrebbe commesso diverse violazioni del regolamento sul marchio dell’Unione europea (1) (in prosieguo: il «regolamento»).
In primo luogo, la ricorrente lamenta una violazione dell’articolo 58, paragrafo 1, lettera a), prima frase, prima possibilità, del regolamento. Il Tribunale avrebbe erroneamente considerato che un uso idoneo ad assicurare il mantenimento dei diritti del marchio di un marchio dell’Unione registrato per un medicinale possa sussistere unicamente allorché sia stata rilasciata la necessaria autorizzazione all'immissione in commercio. Il Tribunale avrebbe parimenti violato la medesima disposizione giacché ha qualificato l’uso di un marchio dell’Unione nell’ambito di uno studio clinico condotto ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 3, lettera i) della direttiva 2001/83/CE (2) come necessariamente interno e, pertanto, non come un uso serio.
La ricorrente lamenta inoltre una violazione dell’articolo 58, paragrafo 1, lettera a), prima frase, seconda possibilità, del regolamento. Il Tribunale avrebbe a torto ritenuto che uno studio clinico finalizzato alla preparazione di una domanda di autorizzazione all'immissione in commercio non possa essere fatto valere per giustificare il mancato uso di un marchio, laddove lo studio clinico è stato richiesto in un momento ben successivo alla registrazione del marchio e/o laddove non sono stati impiegati i mezzi finanziari necessari al fine di concludere quanto più rapidamente possibile lo studio clinico in parola.
(1) Regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, sul marchio dell'Unione europea (GU 2017 L 154, pag. 1).
(2) Direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano (GU 2011 L 311, pag. 67).