26.3.2018
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 112/13
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberlandesgericht Düsseldorf (Germania) l’8 dicembre 2017 — ÖKO-Test Verlag GmbH / Dr. Rudolf Liebe Nachf. GmbH & Co.KG
(Causa C-690/17)
(2018/C 112/17)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Oberlandesgericht Düsseldorf
Parti nel procedimento principale
Ricorrente: ÖKO-Test Verlag GmbH
Convenuta: Dr. Rudolf Liebe Nachf. GmbH & Co.KG
Questioni pregiudiziali
1)
Se costituisca un’utilizzazione abusiva di un marchio individuale, ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, secondo periodo, lettera b), del regolamento sul marchio comunitario (1)/regolamento sul marchio dell’Unione (2) ovvero ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1, secondo periodo, lettera a), della direttiva sui marchi (3), il fatto che:
—
il marchio individuale venga apposto su un prodotto per il quale tale marchio non è tutelato,
—
l’apposizione del marchio individuale ad opera di un terzo venga intesa dal pubblico interessato quale cosiddetto «sigillo di test eseguito» («Testsiegel»), cioè nel senso che il prodotto è stato fabbricato da un soggetto terzo non assoggettato al controllo del titolare del marchio ed è stato immesso in commercio, e tuttavia detto titolare ha esaminato tale prodotto con riguardo a determinate caratteristiche e, su questa base, lo ha giudicato, assegnandogli una determinata valutazione finale riportata nel sigillo di test eseguito,
—
ed il marchio individuale sia registrato, tra l’altro, per «Informazioni e consulenza ai consumatori nella scelta di merci e servizi, in particolare mediante utilizzazione di risultati di test e ricerche nonché mediante giudizi di qualità».
2)
In caso di risposta negativa alla questione sub 1):
Se si configuri un’utilizzazione abusiva ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, secondo periodo, lettera c), del regolamento sul marchio comunitario e dell’articolo 5, paragrafo 2, della direttiva sui marchi, nel caso in cui:
—
il marchio individuale sia conosciuto soltanto come sigillo di test eseguito, quale descritto sub 1), e
—
il marchio individuale venga utilizzato dal soggetto terzo quale sigillo di test eseguito.
(1) Regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio comunitario (GU 2009, L 78, pag. 1).
(2) Regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, sul marchio dell’Unione europea (GU 2017, L 154, pag. 1).
(3) Direttiva 2008/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d’impresa (GU 2008, L 299, pag. 25).
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