5.3.2018
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 83/11
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Helsingin käräjäoikeus (Finlandia) il 12 dicembre 2017 — Metirato Oy in Liquidation / Suomen valtio / Verohallinto, Eesti Vabariik / Maksu- ja Tolliamet
(Causa C-695/17)
(2018/C 083/17)
Lingua processuale: il finlandese
Giudice del rinvio
Helsingin käräjäoikeus
Parti
Ricorrente: Metirato Oy in Liquidation
Resistenti: Suomen valtio / Verohallinto, Eesti Vabariik / Maksu- ja Tolliamet
Questioni pregiudiziali
1)
Se l’articolo 13, paragrafo 1, della direttiva [2010/24/UE] (1), laddove prevede che i crediti per cui è stata presentata una domanda di recupero siano trattati come crediti dello Stato membro adito, debba essere interpretato nel senso che:
a)
lo Stato membro adito sia anche parte del procedimento giudiziario che abbia ad oggetto la restituzione degli importi pagati alla massa fallimentare in conseguenza di un recupero, oppure
b)
lo Stato membro adito provveda soltanto al recupero del credito nell’ambito dell’esecuzione forzata e all’insinuazione al passivo nella procedura d’insolvenza di cui trattasi, mentre nell’ambito di un’azione revocatoria fallimentare, riguardante il complesso dei beni appartenenti alla massa fallimentare, la legittimazione passiva spetti allo Stato membro richiedente.
2)
Se la direttiva debba essere interpretata nel senso che i crediti di un altro Stato sulla base di una domanda di recupero vengano recuperati con gli stessi mezzi, tuttavia in modo tale per cui i beni patrimoniali recuperati restino separati e non si confondano con il patrimonio dello Stato membro adito, oppure nel senso che essi vengano recuperati accanto ai crediti propri, in modo tale che essi si confondano con il patrimonio dello Stato membro adito. In altre parole: se la direttiva sia volta soltanto a vietare un trattamento meno favorevole dei crediti di un altro Stato.
3)
Se una controversia riguardante un’azione revocatoria fallimentare possa essere equiparata a una controversia concernente misure esecutive ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 2 e se da ciò possa desumersi che, in base alla direttiva, lo Stato membro adito sia dotato di legittimazione passiva anche in tale controversia.
(1) Direttiva 2010/24/UE del Consiglio del 16 marzo 2010 sull’assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da dazi, imposte ed altre misure (GU 2010, L 84, pag. 1).