26.3.2018
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 112/19
Ricorso proposto il 22 dicembre 2017 — Commissione europea / Ungheria
(Causa C-718/17)
(2018/C 112/25)
Lingua processuale: l’ungherese
Parti
Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: T. Tokár e G. Wils, agenti)
Convenuta: Ungheria
Conclusioni della ricorrente
La ricorrente chiede che la Corte voglia:
—
dichiarare che l’Ungheria ha violato i suoi obblighi derivanti dall’articolo 5, paragrafo 2, della decisione (UE) 2015/1601 del Consiglio nel non indicare, a intervalli regolari e almeno ogni tre mesi, il numero di richiedenti che è in grado di ricollocare rapidamente nel proprio territorio e qualsiasi altra informazione pertinente e, di conseguenza, che ha altresì contravvenuto ai propri obblighi in materia di ricollocazione previsti all’articolo 5, paragrafi da 4 a 11, della medesima decisione;
—
condannare l’Ungheria alle spese.
Motivi e principali argomenti
Le due decisioni adottate dal Consiglio nel settembre del 2015, vale a dire la decisione (UE) 2015/1523 (1) del Consiglio e la decisione (UE) 2015/1061 (2) del Consiglio, hanno sancito un regime di ricollocazione temporanea ed eccezionale, nel cui ambito gli Stati membri hanno assunto l’obbligo di ricollocare persone aventi bisogno di protezione internazionale dall’Italia e dalla Grecia.
Le decisioni del Consiglio obbligavano gli Stati membri a mettere a disposizione, trimestralmente, posti per i richiedenti che potessero essere ricollocati, garantendo in tal modo un’attuazione rapida e ordinaria del procedimento di ricollocazione. Sebbene quasi tutti gli Stati membri abbiano ricollocato i richiedenti e assunto obblighi in materia, l’Ungheria non ha adottato nessun tipo di misura sin dall’inizio del regime di ricollocazione.
Il 16 giugno 2017 la Commissione ha avviato un procedimento di infrazione contro l’Ungheria in relazione alla decisione (UE) 2015/1601 del Consiglio.
La Commissione, avendo ritenuto che la risposta fornita dall’Ungheria non fosse soddisfacente, è passata alla fase successiva del procedimento d’infrazione e, in data 26 luglio 2017, ha trasmesso all’Ungheria un parere motivato.
Nel considerare del pari insoddisfacente la risposta al parere motivato, la Commissione ha deciso di instaurare una causa dinanzi alla Corte di giustizia affinché questa dichiarasse che l’Ungheria ha contravvenuto agli obblighi ad essa incombenti in materia di ricollocazione.
(1) Decisione (UE) 2015/1523 del Consiglio, del 14 settembre 2015, che istituisce misure temporanee nel settore della protezione internazionale a beneficio dell'Italia e della Grecia (GU 2015, L 239, pag. 46).
(2) Decisione (UE) 2015/1601 del Consiglio, del 22 settembre 2015, che istituisce misure temporanee nel settore della protezione internazionale a beneficio dell'Italia e della Grecia (GU 2015, L 248, pag. 80).