ORDINANZA DELLA CORTE (Decima Sezione)
30 novembre 2017 (*)
«Rinvio pregiudiziale – Contratti conclusi con i consumatori – Direttiva 93/13/CEE – Normativa nazionale che consente di convenire il debitore principale e il garante dinanzi allo stesso giudice – Deroga alle norme che stabiliscono il foro del consumatore – Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte»
Nella causa C‑344/17,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Tribunale di Torino (Italia), con decisione del 6 maggio 2017, pervenuta in cancelleria il 9 giugno 2017, nel procedimento
IJDF Italy Srl
contro
Violeta Fernando Dionisio,
Alex Del Rosario Fernando,
LA CORTE (Decima Sezione),
composta da E. Levits, presidente di sezione, A. Borg Barthet (relatore) e M. Berger, giudici,
avvocato generale: E. Tanchev
cancelliere: A. Calot Escobar
vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di statuire con ordinanza motivata, conformemente all’articolo 99 del regolamento di procedura della Corte,
ha emesso la seguente
Ordinanza
1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (GU 1993, L 95, pag. 29), dell’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, nonché dell’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»).
2 Tale domanda è stata proposta nell’ambito di una controversia che oppone la IJDF Italy Srl alla sig.ra Violeta Fernando Dionisio e al sig. Alex Del Rosario Fernando, in merito all’esecuzione di un contratto di credito al consumo.
Diritto dell’Unione
3 Il tredicesimo e il quattordicesimo considerando della direttiva 93/13 sono così formulati:
«considerando che si parte dal presupposto che le disposizioni legislative o regolamentari degli Stati membri che disciplinano, direttamente o indirettamente, le clausole di contratti con consumatori non contengono clausole abusive; che pertanto non si reputa necessario sottoporre alle disposizioni della presente direttiva le clausole che riproducono disposizioni legislative o regolamentari imperative nonché principi o disposizioni di convenzioni internazionali di cui gli Stati membri o la Comunità sono parte; che a questo riguardo l’espressione “disposizioni legislative o regolamentari imperative” che figura all’articolo 1, paragrafo 2 comprende anche le regole che per legge si applicano tra le parti contraenti allorché non è stato convenuto nessun altro accordo;
considerando peraltro che gli Stati membri devono provvedere affinché non siano inserite clausole abusive, in particolare in quanto la presente direttiva riguarda anche le attività professionali di carattere pubblico».
4 L’articolo 1 di tale direttiva dispone quanto segue:
«1. La presente direttiva è volta a ravvicinare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti le clausole abusive nei contratti stipulati tra un professionista e un consumatore.
2. Le clausole contrattuali che riproducono disposizioni legislative o regolamentari imperative (…) non sono soggette alle disposizioni della presente direttiva».
5 L’articolo 3 della medesima direttiva è così formulato:
«1. Una clausola contrattuale che non è stata oggetto di negoziato individuale si considera abusiva se, in contrasto con il requisito della buona fede, determina, a danno del consumatore, un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi delle parti derivanti dal contratto.
2. Si considera che una clausola non sia stata oggetto di negoziato individuale quando è stata redatta preventivamente in particolare nell’ambito di un contratto di adesione e il consumatore non ha di conseguenza potuto esercitare alcuna influenza sul suo contenuto.
(…)
3. L’allegato contiene un elenco indicativo e non esauriente di clausole che possono essere dichiarate abusive».
6 L’allegato della direttiva 93/13, che enuncia le clausole contemplate dall’articolo 3, paragrafo 3, di quest’ultima, menziona, al punto 1, lettera q), le clausole che hanno per oggetto o per effetto di «sopprimere o limitare l’esercizio di azioni legali o vie di ricorso del consumatore, in particolare obbligando il consumatore a rivolgersi esclusivamente a una giurisdizione di arbitrato non disciplinata da disposizioni giuridiche, limitando indebitamente i mezzi di prova a disposizione del consumatore o imponendogli un onere della prova che, ai sensi della legislazione applicabile, incomberebbe a un’altra parte del contratto».
7 L’articolo 6, paragrafo 1, della citata direttiva stabilisce quanto segue:
«Gli Stati membri prevedono che le clausole abusive contenute in un contratto stipulato fra un consumatore ed un professionista non vincolano il consumatore, alle condizioni stabilite dalle loro legislazioni nazionali, e che il contratto resti vincolante per le parti secondo i medesimi termini, sempre che esso possa sussistere senza le clausole abusive».
8 L’articolo 7, paragrafo 1, della medesima direttiva recita:
«Gli Stati membri, nell’interesse dei consumatori e dei concorrenti professionali, provvedono a fornire mezzi adeguati ed efficaci per far cessare l’inserzione di clausole abusive nei contratti stipulati tra un professionista e dei consumatori».
Diritto italiano
9 Il decreto legislativo del 6 settembre 2005, n. 206, recante il Codice del consumo (in prosieguo: il «decreto legislativo n. 206/2005»), ha trasposto nell’ordinamento giuridico italiano le disposizioni della direttiva 93/13.
10 L’articolo 33, paragrafo 2, lettera u), del decreto legislativo n. 206/2005 dispone che, nei contratti conclusi tra consumatori e professionisti, si considerano abusive le clausole che abbiano per oggetto o per effetto di stabilire come sede del foro competente sulle controversie una località diversa da quella di residenza o domicilio elettivo del consumatore.
11 L’articolo 1944 del Codice civile enuncia che il fideiussore è obbligato in solido col debitore principale al pagamento del debito, ma le parti possono convenire che il fideiussore non sia tenuto a pagare prima dell’escussione del debitore principale.
12 L’articolo 32 del Codice di procedura civile stabilisce che la domanda di garanzia può essere proposta al giudice competente per la causa principale, affinché sia decisa nello stesso processo.
13 L’articolo 33 di quest’ultimo codice dispone che le cause proposte contro più persone, che a norma degli articoli 18 e 19 del medesimo codice dovrebbero essere proposte davanti a giudici diversi, se sono connesse per l’oggetto o per il titolo possono essere proposte davanti al giudice del luogo di residenza o domicilio di una di esse, per essere decise nello stesso processo.
14 L’articolo 38 del medesimo Codice di procedura civile prevede che la parte debba eccepire tempestivamente l’incompetenza del giudice, indicando allo stesso tempo il giudice che essa ritiene competente.
Procedimento principale e questione pregiudiziale
15 La IJDF Italy ha presentato dinanzi al Tribunale di Torino (Italia) un ricorso ai sensi degli articoli 633 e seguenti del Codice di procedura civile, al fine di ottenere inaudita altera parte un’ingiunzione di pagamento nei confronti della sig.ra Fernando Dionisio, in qualità di obbligata principale, e del sig. Del Rosario Fernando, in qualità di garante, in forza di un contratto di credito al consumo concluso a Torino il 29 settembre 2012.
16 Al fine di provare la propria qualità di creditrice, la IJDF Italy ha prodotto il contratto di concessione del credito sottoscritto da entrambe le parti convenute nel procedimento principale, nonché l’estratto conto certificato dalla società che aveva concesso il finanziamento in questione, tenendo presente che il corrispondente diritto di credito è stato successivamente acquistato dalla IJDF Italy. Da quest’ultimo documento si evincerebbe che la parte mutuataria ha cessato di rimborsare le somme pattuite a partire dal 30 luglio 2013 e che essa sarebbe così decaduta dal beneficio del termine previsto dall’articolo 12 del suddetto contratto, ciò che legittimerebbe il creditore a chiedere la restituzione dell’intero capitale dato a mutuo, oltre agli interessi maturati e alle ulteriori somme previste in contratto.
17 La IJDF ha formulato una richiesta di pagamento nei confronti di entrambi i debitori, notificando agli stessi atti di costituzione in mora. In caso di accoglimento della domanda, i convenuti nel procedimento principale sarebbero obbligati in solido, posto che nel contratto di finanziamento il garante viene espressamente definito come coobbligato insieme alla parte mutuataria.
18 Secondo il giudice del rinvio, le due persone convenute nel giudizio monitorio hanno la qualità di consumatore e la IJDF Italy riveste la qualità di professionista, a norma dell’articolo 3 del decreto legislativo n. 206/2005.
19 Il contratto in questione non conterrebbe previsioni specifiche relative alla competenza territoriale.
20 In base alla documentazione prodotta, l’obbligata principale, sig.ra Fernando Dionisio, risulta residente nel circondario del giudice del rinvio, mentre il garante, sig. Del Rosario Fernando, risulta residente in una diversa circoscrizione giudiziaria, ossia quella del Tribunale di Milano (Italia), e non risulta aver eletto domicilio nella circoscrizione di competenza del giudice del rinvio.
21 Con decisione in data 31 marzo 2017, emessa senza previa audizione dei difensori, il giudice del rinvio ha sollevato d’ufficio la questione relativa alla propria competenza territoriale in relazione alla domanda svolta nei confronti del sig. Del Rosario Fernando, considerandosi esso quale foro diverso da quello del consumatore, e ha invitato la società ricorrente nel procedimento principale a depositare una breve memoria nel termine all’uopo concesso.
22 Il 3 maggio 2017, tale ricorrente ha presentato le proprie osservazioni scritte in merito all’incompetenza così rilevata. In tale contesto essa ha sottolineato la connessione esistente tra l’obbligazione principale e la garanzia. Inoltre, fondandosi sulla giurisprudenza dei giudici nazionali, la suddetta ricorrente ha fatto valere che il giudice del rinvio è competente altresì ad esaminare la domanda di garanzia, per ragioni di economia processuale e allo scopo di evitare che vengano emesse due decisioni giurisdizionali sul medesimo oggetto.
23 Non condividendo la posizione sostenuta dalla ricorrente nel procedimento principale, il Tribunale di Torino ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:
«Se la direttiva 93/13, l’articolo 19, paragrafo l, secondo [comma], [TUE] e l’articolo 47 della [Carta] debbano essere interpretati nel senso che ostino a una normativa nazionale che in caso di cause connesse, in particolare nell’ipotesi di domanda di garanzia connessa alla causa principale, stabilisca la trattazione unitaria dinanzi allo stesso giudice, ancorché per effetto di tale previsione la competenza giurisdizionale relativa alla domanda di garanzia risulti radicata dinanzi a un giudice diverso da quello del circondario di residenza o domicilio, anche elettivo, del consumatore».
Sulla questione pregiudiziale
24 Ai sensi dell’articolo 99 del regolamento di procedura della Corte, quando la risposta a una questione pregiudiziale può essere chiaramente desunta dalla giurisprudenza, la Corte può, su proposta del giudice relatore, sentito l’avvocato generale, statuire in qualsiasi momento con ordinanza motivata.
25 La citata disposizione deve essere applicata nell’ambito del presente procedimento di rinvio pregiudiziale.
26 Mediante la sua questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se la direttiva 93/13, l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE e l’articolo 47 della Carta ostino a una normativa nazionale, come quella in discussione nel procedimento principale, la quale, in caso di cause connesse, come nell’ipotesi di una domanda di garanzia proposta congiuntamente alla domanda principale, preveda che tali cause vengano affidate allo stesso giudice, ancorché la competenza giurisdizionale a conoscere di tale domanda di garanzia sia attribuita ad un giudice nella cui circoscrizione non sono ubicati la residenza o il domicilio principale del consumatore in questione.
27 Anzitutto, occorre rilevare che la questione sollevata, in quanto vertente sull’interpretazione della direttiva 93/13, riguarda non già le clausole del contratto in discussione nel procedimento principale, bensì gli effetti dell’applicazione della normativa nazionale di cui trattasi, così come interpretata dalla Corte suprema di cassazione (Italia), in merito alla concentrazione della competenza giurisdizionale nel caso di cause connesse.
28 A questo proposito, in primo luogo, il giudice del rinvio non fa riferimento ad alcuna clausola contrattuale del contratto controverso nel procedimento principale la quale possa essere qualificata come abusiva. Inoltre, risulta dalla decisione di rinvio che nessuna delle disposizioni nazionali ivi menzionate viene ripresa nel suddetto contratto.
29 In secondo luogo, occorre constatare che le disposizioni nazionali considerate dalla decisione di rinvio non si riferiscono all’estensione dei poteri del giudice nazionale al fine di valutare il carattere abusivo di una clausola contrattuale, bensì stabiliscono una regola di competenza giurisdizionale.
30 Orbene, nella misura in cui la direttiva 93/13 mira a vietare l’utilizzazione delle clausole abusive nei contratti conclusi dai professionisti con i consumatori, le disposizioni nazionali considerate dalla domanda di pronuncia pregiudiziale non rientrano nell’ambito di applicazione di tale direttiva.
31 Per quanto riguarda i principi del diritto dell’Unione relativi alla tutela dei consumatori e all’equilibrio dei rapporti contrattuali, occorre constatare che la direttiva 93/13 mira a garantire il rispetto di detti principi eliminando dai contratti conclusi con i consumatori le clausole abusive in quanto manifestazione di uno squilibrio tra le parti contraenti (sentenza del 30 aprile 2014, Barclays Bank, C‑280/13, EU:C:2014:279, punto 43).
32 Orbene, come si è già rilevato, le disposizioni legislative e regolamentari nazionali in discussione nel procedimento principale non rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva 93/13. Pertanto, i principi di cui sopra, che sono sottesi a tale direttiva, non possono essere invocati nelle circostanze di cui al procedimento principale.
33 Poiché la direttiva 93/13 non trova applicazione nell’ambito della controversia di cui al procedimento principale, e dato che nella decisione di rinvio mancano indicazioni riguardo alla pertinenza di altre disposizioni del diritto dell’Unione, non possono essere invocati neppure l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE e l’articolo 47 della Carta.
34 Alla luce dell’insieme delle considerazioni che precedono, occorre rispondere alla questione sollevata dichiarando che la direttiva 93/13, l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE nonché l’articolo 47 della Carta devono essere interpretati nel senso che essi non trovano applicazione nell’ambito di una controversia relativa alla determinazione della competenza giurisdizionale riguardo a cause connesse, in quanto tale controversia non rientra nell’ambito di applicazione della direttiva 93/13.
Sulle spese
35 Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Decima Sezione) dichiara:
La direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE nonché l’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea devono essere interpretati nel senso che essi non trovano applicazione nell’ambito di una controversia relativa alla determinazione della competenza giurisdizionale riguardo a cause connesse, in quanto tale controversia non rientra nell’ambito di applicazione della direttiva 93/13.
Lussemburgo, 30 novembre 2017
Il cancelliere
Il presidente della decima sezione
A. Calot Escobar
E. Levits
* Lingua processuale: l’italiano.
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