ORDINANZA DELLA CORTE (Ottava Sezione)
29 novembre 2017 (*)
«Impugnazione – Articolo 181 del regolamento di procedura della Corte – Ricorso di annullamento – Inosservanza del termine di ricorso – Società costituita successivamente alla scadenza del termine di ricorso – Asserita esistenza di una causa di forza maggiore – Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Diritto a un ricorso effettivo e diritto a un giudice imparziale – Impugnazione manifestamente infondata»
Nel procedimento C‑467/17 P,
avente ad oggetto l’impugnazione, ai sensi dell’articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, proposta il 1° agosto 2017,
Società agricola Taboga Leandro e Fidenato Giorgio Ss, con sede ad Arba (Italia), rappresentata da F. Longo, avvocato,
ricorrente,
procedimento in cui le altre parti sono:
Parlamento europeo,
Consiglio dell’Unione europea,
convenuti in primo grado,
LA CORTE (Ottava Sezione),
composta da J. Malenovský, presidente di sezione, D. Šváby e M. Vilaras (relatore), giudici,
avvocato generale: M. Bobek
cancelliere: A. Calot Escobar
vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di statuire con ordinanza motivata, conformemente all’articolo 181 del regolamento di procedura della Corte,
ha emesso la seguente
Ordinanza
1 Con il proprio ricorso, la Società agricola Taboga Leandro e Fidenato Giorgio Ss (in prosieguo: la «Taboga e Fidenato») chiede l’annullamento dell’ordinanza del Tribunale dell’Unione europea del 6 giugno 2017, Società agricola Taboga Leandro e Fidenato Giorgio/Parlamento e Consiglio (T‑172/17, non pubblicata; in prosieguo: l’«ordinanza impugnata», EU:T:2017:419), con cui il giudice dell’Unione ha respinto il ricorso di annullamento della direttiva (UE) 2015/412 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2015, che modifica la direttiva 2001/18/CE per quanto concerne la possibilità per gli Stati membri di limitare o vietare la coltivazione di organismi geneticamente modificati (OGM) sul loro territorio (GU 2015, L 68, pag. 1).
Fatti, procedimento dinanzi al Tribunale e ordinanza impugnata
2 Dal punto 2 dell’ordinanza impugnata risulta che la ricorrente è una società agricola di diritto italiano, costituita il 6 marzo 2017 e attiva, da tale data, nel settore delle coltivazioni miste di cereali, legumi da granella e semi oleosi.
3 Con ricorso depositato presso la cancelleria del Tribunale il 17 marzo 2017, la Taboga e Fidenato ha proposto un ricorso volto all’annullamento della direttiva 2015/412.
4 Come risulta dal punto 6 dell’ordinanza impugnata, il Tribunale, ritenendo di essere sufficientemente edotto dagli atti di causa, ha deciso, ai sensi dell’articolo 126 del suo regolamento di procedura, di statuire sul ricorso senza proseguire il procedimento.
5 Al punto 14 di tale ordinanza, il Tribunale ha constatato che, poiché la direttiva 2015/412 era stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea il 13 marzo 2015, il termine per fare ricorso ai fini dell’annullamento di tale atto, conformemente all’articolo 263 TFUE, calcolato tenendo conto degli articoli 59 e 60 del regolamento di procedura del Tribunale, era scaduto l’8 giugno 2015. Ne ha dedotto che il ricorso della Taboga e Fidenato, depositato il 17 marzo 2017, era tardivo.
6 Ai punti 16 e 17 dell’ordinanza impugnata, il Tribunale ha esaminato e respinto l’argomento della Taboga e Fidenato relativo al fatto che la ricorrente era stata costituita in forma societaria solamente in seguito allo scadere, rispetto alla direttiva 2015/412, del termine per fare ricorso previsto all’articolo 263, sesto comma, TFUE. Il Tribunale ha ritenuto che «tale circostanza non [possa] essere qualificata come forza maggiore, tale da giustificare la tardività del deposito del presente ricorso».
7 Il Tribunale ha aggiunto, al punto 18 dell’ordinanza impugnata, che «anche a voler ipotizzare, nelle circostanze del caso di specie, che l’impossibilità per la [Taboga e Fidenato] di depositare un ricorso di annullamento [della direttiva 2015/412] dopo lo scadere del temine previsto all’articolo 263, sesto comma, TFUE possa essere considerata come una limitazione del suo diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva, è stato dichiarato che, se è vero che le condizioni di avvio di un’azione dinanzi al giudice dell’Unione devono essere interpretate alla luce del principio di un’efficace tutela giurisdizionale, ciò nondimeno tale interpretazione non può condurre ad escludere un requisito espressamente previsto dal Trattato, senza eccedere le competenze attribuite da quest’ultimo ai giudici dell’Unione».
Conclusioni della ricorrente
8 La Taboga e Fidenato conclude che la Corte voglia:
– annullare l’ordinanza impugnata e accogliere le conclusioni della ricorrente presentate dinanzi al Tribunale, e
– condannare il Parlamento europeo e il Consiglio dell’Unione europea alle spese.
Sull’impugnazione
9 Ai sensi dell’articolo 181 del regolamento di procedura, quando un’impugnazione è in tutto o in parte manifestamente irricevibile o manifestamente infondata, la Corte, su proposta del giudice relatore, sentito l’avvocato generale, può respingerla in qualsiasi momento, totalmente o parzialmente, con ordinanza motivata.
10 Tale disposizione dev’essere applicata nel contesto dell’impugnazione in esame.
11 A sostegno della propria impugnazione, la Taboga e Fidenato solleva due motivi: il primo motivo riguarda la violazione dell’articolo 263, sesto comma, TFUE nonché dell’articolo 45, secondo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, e il secondo motivo riguarda la violazione del diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva, sancito all’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»).
Sul primo motivo, relativo alla violazione dell’articolo 263, sesto comma, TFUE nonché dell’articolo 45, secondo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
Argomenti della ricorrente
12 La Taboga e Fidenato rileva di essere stata costituita in forma societaria solo in seguito all’entrata in vigore della direttiva 2015/412 e che, pertanto, si è trovata nell’impossibilità di far valere il proprio diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva in relazione ad un atto che incide sfavorevolmente sulla propria situazione. Essa aggiunge inoltre che il principio secondo cui la prescrizione di un diritto comincia a decorrere dalla data in cui il diritto può essere effettivamente esercitato è stato confermato dalla Corte nella sentenza del 24 marzo 2009, Danske Slagterier (C‑445/06, EU:C:2009:178).
13 Il Tribunale avrebbe pertanto erroneamente considerato, al punto 16 dell’ordinanza impugnata, che la circostanza che una società sia stata costituita solo successivamente all’entrata in vigore di un atto che incide sulla situazione giuridica di quest’ultima non è tale da privarla del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva. La Taboga e Fidenato ritiene che il Tribunale avrebbe dovuto provare, per giustificare l’irricevibilità dell’atto introduttivo del giudizio, che, nel caso di specie, la costituzione di detta società era intervenuta nella piena consapevolezza della direttiva 2015/412 e che quest’ultima produceva, in capo alla società, i medesimi effetti sfavorevoli prodotti in capo ai soci della stessa. Il Tribunale non avrebbe però agito in tal senso.
Giudizio della Corte
14 Con il primo motivo, la Taboga e Fidenato eccepisce, in sostanza, che il Tribunale ha commesso un errore di diritto nello statuire che il termine per ricorrere avverso la direttiva 2015/412 di cui all’articolo 263, sesto comma, TFUE, che era cominciato a decorrere dalla pubblicazione di tale atto nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea il 13 marzo 2014, era scaduto e che, pertanto, il ricorso di annullamento avverso la direttiva in parola, depositato dalla ricorrente, costituita in forma societaria successivamente alla scadenza del citato termine, era irricevibile.
15 Orbene, il Tribunale ha giustamente ricordato, al punto 8 dell’ordinanza impugnata, che da consolidata giurisprudenza risulta che i termini di ricorso sono perentori e sono intesi a salvaguardare la certezza del diritto, evitando che atti dell’Unione europea produttivi di effetti giuridici vengano rimessi in discussione all’infinito (sentenze del 12 ottobre 1978, Commissione/Belgio, 156/77, EU:C:1978:180, punto 20, e del 22 ottobre 2002, National Farmers’ Union, C‑241/01, EU:C:2002:604, punto 34). Inoltre, il Tribunale ha correttamente precisato che, ove il dies a quo del termine di ricorso sia la data di pubblicazione dell’atto di cui è chiesto l’annullamento, il ricorrente non può addurre il fatto di aver preso conoscenza di tale atto successivamente alla pubblicazione per ritardare la decorrenza del termine, in quanto la data di pubblicazione è il criterio decisivo per determinare il dies a quo del termine di ricorso (ordinanza del 25 novembre 2008, S.A.BA.R./Commissione, C‑50l/07 P, non pubblicata, EU:C:2008:652, punto 22).
16 Nel caso di specie, è pacifico che il termine, previsto all’articolo 263, sesto comma, TFUE, per l’introduzione di un ricorso di annullamento avverso la direttiva 2015/412, calcolato a far data dal giorno di pubblicazione di quest’ultima, era scaduto alla data del deposito del ricorso da parte della Taboga e Fidenato.
17 Ammettere la tesi di quest’ultima, secondo la quale, in sostanza, non si dovrebbe tener conto di tale circostanza nei confronti di una società costituita solamente dopo lo scadere del termine in questione, sarebbe contrario alla ratio dei termini di ricorso, quale risulta dalla giurisprudenza citata al punto 15 della presente ordinanza. Infatti, se tale tesi fosse accolta, qualunque atto dell’Unione oggetto di pubblicazione potrebbe essere sempre rimesso in discussione da un ricorso depositato da una società costituita successivamente alla pubblicazione di quest’ultima.
18 Peraltro, dato che l’articolo 45, secondo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea prevede che nessuna decadenza risultante dallo spirare dei termini può essere eccepita quando l’interessato provi l’esistenza di un caso fortuito o di forza maggiore, il Tribunale ha correttamente ritenuto, al punto 16 dell’ordinanza impugnata, che il fatto che la Taboga e Fidenato fosse stata costituita solo in seguito allo scadere del termine per l’introduzione di un ricorso di annullamento avverso la direttiva 2015/412 non costituiva un’ipotesi di tale tipo.
19 Infatti, come altresì correttamente ricordato dal Tribunale, risulta da consolidata giurisprudenza della Corte che la rigorosa applicazione delle norme in materia di ricevibilità dei ricorsi risponde all’esigenza di certezza del diritto e alla necessità di evitare qualsiasi discriminazione o trattamento arbitrario nell’amministrazione della giustizia. Allo stesso modo, conformemente al citato articolo 45, secondo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, può derogarsi ai termini di procedura solo in circostanze del tutto eccezionali, di caso fortuito o di forza maggiore (v., in tal senso, sentenze del 26 novembre 1985, Cockerill-Sambre/Commissione, 42/85, EU:C:1985:471, punti 9 e 10, nonché del 22 settembre 2011, Bell & Ross/UAMI, C‑426/10 P, EU:C:2011:612, punto 43).
20 Orbene, il fatto che una società sia stata costituita in una data determinata, successiva alla pubblicazione di un atto dell’Unione, non può essere qualificato come circostanza del tutto eccezionale di caso fortuito o di forza maggiore, ai sensi di tale disposizione.
21 Tenuto conto delle considerazioni che precedono, il Tribunale ha giudicato correttamente e senza incorrere in errori di diritto che il ricorso della Taboga e Fidenato era tardivo e pertanto irricevibile. Di conseguenza, occorre respingere il primo motivo di impugnazione in quanto manifestamente infondato.
Sul secondo motivo, vertente su una violazione del principio della tutela giurisdizionale effettiva, sancito dall’articolo 47 della Carta
Argomenti della ricorrente
22 La Taboga e Fidenato fa valere che il diritto italiano non prevede vie dirette di ricorso che le consentano di contestare, dinanzi ai giudici italiani, la misura nazionale di trasposizione della direttiva 2015/412 e di invocare, ai sensi dell’articolo 277 TFUE, a sostegno del ricorso, l’illegittimità di tale direttiva. Detti giudici sarebbero in tal modo portati ad interrogare la Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, attraverso questioni pregiudiziali.
23 Al fine quindi di ottenere dalla Corte una pronuncia sulla validità della direttiva 2015/412 a mezzo di un rinvio pregiudiziale, la Taboga e Fidenato sarebbe costretta a violare la misura nazionale di trasposizione della direttiva 2015/412 così incorrendo in un procedimento penale, nell’ambito del quale potrebbe sviluppare i propri argomenti relativi all’illegittimità della citata direttiva. La ricorrente ricorda, a tale proposito, che solamente un giudice di ultima istanza sarebbe tenuto a rinviare alla Corte tale questione, a differenza dei giudici di prima istanza o di appello.
24 Ne consegue, secondo la Taboga e Fidenato, che la Repubblica italiana non si è conformata all’obbligo ad essa incombente, ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE e della giurisprudenza della Corte, di cui in particolare alla sentenza del 3 ottobre 2013, Inuit Tapiriit Kanatami e a./Parlamento e Consiglio (C‑583/11 P, EU:C:2013:625, punti 100 nonché 101), di prevedere un sistema di rimedi giurisdizionali e di procedimenti inteso a garantire il rispetto del diritto fondamentale ad una tutela giurisdizionale effettiva.
25 Pertanto, la Taboga e Fidenato ritiene che il Tribunale, respingendo il ricorso proposto dalla ricorrente avverso tale direttiva in quanto manifestamente irricevibile perché tardivo, allorché la società in questione non disponeva di un diritto di ricorso effettivo avverso un atto nazionale di applicazione della direttiva in parola, ha violato il diritto della ricorrente ad una tutela giurisdizionale effettiva.
Giudizio della Corte
26 La Taboga e Fidenato, in sostanza, fa valere che, per ottenere un esame incidentale della validità della direttiva 2015/412, essa deve volontariamente violare la normativa nazionale applicabile ed esporsi ad un procedimento penale. Essa ritiene pertanto che il proprio ricorso dinanzi al Tribunale, volto all’annullamento della direttiva di cui trattasi, doveva essere giudicato ricevibile, in modo da garantirle una tutela giurisdizionale effettiva, ai sensi dell’articolo 47 della Carta.
27 A tal proposito, da consolidata giurisprudenza della Corte emerge che l’articolo 47 della Carta non intende modificare il sistema di controllo giurisdizionale previsto dai Trattati, ed in particolare le norme relative alla ricevibilità dei ricorsi proposti direttamente dinanzi al giudice dell’Unione, come si evince altresì dalle spiegazioni relative a tale articolo 47, le quali, conformemente all’articolo 6, paragrafo 1, terzo comma, TUE e all’articolo 52, paragrafo 7, della Carta, devono essere prese in considerazione ai fini dell’interpretazione di quest’ultima (sentenza del 28 aprile 2015, T & L Sugars e Sidul Açúcares/Commissione, C‑456/13 P, EU:C:2015:284, punto 43 nonché giurisprudenza ivi citata).
28 Quindi, i requisiti di ricevibilità previsti dall’articolo 263, quarto comma, TFUE devono essere interpretati alla luce del diritto fondamentale a una tutela giurisdizionale effettiva, senza tuttavia giungere ad escludere l’applicazione di tali condizioni, espressamente previste dal Trattato FUE (sentenza del 28 aprile 2015, T & L Sugars e Sidul Açúcares/Commissione, C‑456/13 P, EU:C:2015:284, punto 44).
29 Pertanto, nei limiti in cui i termini di ricorso costituiscono condizioni di ricevibilità imperative, un ricorso di annullamento dinanzi al giudice dell’Unione non è, in ogni caso, esperibile, anche se risultasse che le norme procedurali nazionali non autorizzano il soggetto dell’ordinamento a contestare la validità dell’atto dell’Unione controverso se non dopo averlo violato (v., in tal senso, sentenza del 1° aprile 2004, Commissione/Jégo-Quéré, C‑263/02 P, EU:C:2004:210, punto 34).
30 Ne consegue che, anche a voler supporre, come asserisce la Taboga e Fidenato, che la Repubblica italiana non si sia pienamente conformata al proprio obbligo, così come riconosciuto dalla giurisprudenza della Corte, in particolare nella sentenza del 28 aprile 2015, T & L Sugars e Sidul Açúcares/Commissione (C‑456/13 P, EU:C:2015:284, punti 49 e 50 nonché giurisprudenza ivi citata), di prevedere un sistema di rimedi giurisdizionali e di procedimenti inteso a garantire il rispetto del diritto fondamentale ad una tutela giurisdizionale effettiva, tale circostanza non può, in ogni caso, consentire alla Taboga e Fidenato di introdurre dinanzi al Tribunale un ricorso volto all’annullamento della direttiva 2015/412 successivamente alla scadenza del termine di ricorso di cui all’articolo 263, sesto comma, TFUE.
31 Alla luce di quanto precede, occorre respingere il secondo motivo di impugnazione in quanto manifestamente infondato e respingere, pertanto, l’impugnazione nella sua integralità.
Sulle spese
32 Ai sensi dell’articolo 137 del regolamento di procedura della Corte, applicabile al procedimento di impugnazione in forza dell’articolo 184, paragrafo 1, del medesimo regolamento, si provvede sulle spese con l’ordinanza che pone fine alla causa. Poiché la presente ordinanza è stata adottata prima della notifica dell’impugnazione alle altre parti e, quindi, prima che queste abbiano sostenuto spese, si deve disporre che la Taboga e Fidenato si faccia carico delle proprie spese.
Per questi motivi, la Corte (Ottava Sezione) così provvede:
1) L’impugnazione è respinta.
2) La Società agricola Taboga Leandro e Fidenato Giorgio Ss sopporterà le proprie spese.
Lussemburgo, 29 novembre 2017
Il cancelliere
Il presidente dell’Ottava Sezione
A. Calot Escobar
J. Malenovský
* Lingua processuale: l’italiano.
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