ORDINANZA DELLA CORTE (Decima Sezione)
22 marzo 2018(*)
«Impugnazione – Articolo 181 del regolamento di procedura della Corte – Marchio dell’Unione europea – Procedimento di dichiarazione di nullità – Registrazione internazionale che designa l’Unione europea del marchio figurativo contenente gli elementi denominativi “Arrigoni Valtaleggio” – Rigetto della domanda di nullità»
Nella causa C‑642/17 P,
avente ad oggetto l’impugnazione, ai sensi dell’articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, proposta il 15 novembre 2017,
Arrigoni SpA, con sede in Roma (Italia), rappresentata da P. Di Gravio, avvocato,
ricorrente,
procedimento in cui le altre parti sono:
Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO),
convenuto in primo grado
Arrigoni Battista SpA, con sede in Bergamo (Italia),
interveniente in primo grado,
LA CORTE (Decima Sezione),
composta da E. Levits, presidente di sezione, A. Borg Barthet (relatore) e F. Biltgen, giudici,
avvocato generale: P. Mengozzi
cancelliere: A. Calot Escobar
vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di statuire con ordinanza motivata, conformemente all’articolo 181 del regolamento di procedura della Corte,
ha emesso la seguente
Ordinanza
1 Con la sua impugnazione, la Arrigoni SpA chiede l’annullamento della sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 22 settembre 2017, Arrigoni/EUIPO – Arrigoni Battista (Arrigoni Valtaleggio) (T‑454/16, non pubblicata; in prosieguo: la «sentenza impugnata», EU:T:2017:646), con cui il Tribunale ha respinto il suo ricorso diretto all’annullamento della decisione della prima commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO), del 19 maggio 2016 (procedimento R 2922/2014-1), relativa ad un procedimento di nullità.
2 A sostegno della sua impugnazione, la ricorrente non deduce motivi specifici, ma si limita a considerazioni, vaghe riferendosi ad alcuni punti della sentenza impugnata.
Sull’impugnazione
3 In forza dell’articolo 181 del suo regolamento di procedura, quando l’impugnazione è in tutto o in parte manifestamente irricevibile o manifestamente infondata, la Corte, su proposta del giudice relatore, sentito l’avvocato generale, può respingere in qualsiasi momento, totalmente o parzialmente, l’impugnazione con ordinanza motivata.
4 L’avvocato generale, il 21 febbraio 2018, ha preso la seguente posizione:
«1. Per i motivi che saranno di seguito esposti, propongo alla Corte, conformemente all’articolo 181 del regolamento di procedura, di respingere l’impugnazione presentata avverso la sentenza impugnata in quanto, in parte, manifestamente irricevibile e, in parte, manifestamente infondata. La ricorrente dovrà quindi sopportare le proprie spese, conformemente all’articolo 137 del regolamento di procedura, applicabile al procedimento di impugnazione in forza dell’articolo 184, paragrafo 1, del medesimo regolamento.
2. In via preliminare, occorre rammentare che, secondo una giurisprudenza costante della Corte, dall’articolo 256 TFUE, dall’articolo 58, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, dagli articoli 168, paragrafo 1, lettera d) e 169 del regolamento di procedura della Corte si evince che un’impugnazione deve indicare in modo preciso gli elementi contestati della sentenza o dell’ordinanza di cui si chiede l’annullamento nonché gli argomenti di diritto dedotti a specifico sostegno di tale domanda, a pena di irricevibilità dell’impugnazione (v., in particolare, ordinanze del 24 novembre 2016, Petraitis/Commissione, C‑137/16 P, non pubblicata, EU:C:2016:904, punto 16 e giurisprudenza ivi citata, e del 14 dicembre 2017, Verus/EUIPO, C‑101/17 P, non pubblicata, EU:C:2017:979, punto 20).
3. Pertanto, gli elementi di un’impugnazione che non contengono nessun argomento volto ad individuare un’irregolarità da cui sarebbe inficiata la sentenza o l’ordinanza impugnata non rispondono a tale requisito e devono, conseguentemente, essere respinti in quanto manifestamente irricevibili (ordinanza del 14 dicembre 2017, Verus/EUIPO, C‑101/17 P, non pubblicata, EU:C:2017:979, punto 21 e giurisprudenza ivi citata).
4. Ciò vale parimenti per gli argomenti difficilmente comprensibili e confusi, dato che questi non consentono alla Corte di svolgere il compito affidatole e di esercitare il proprio controllo di legittimità (ordinanza del 14 dicembre 2017, Verus/EUIPO, C‑101/17 P, non pubblicata, EU:C:2017:979, punto 22 e giurisprudenza ivi citata).
5. In primo luogo, nella fattispecie, ciò avviene per l’appunto per l’argomento particolarmente confuso della ricorrente, tratto, in sostanza, dalla violazione del principio di imparzialità, riconosciuto nel diritto bulgaro ed italiano, in quanto la decisione della divisione di annullamento dell’EUIPO sarebbe stata firmata irregolarmente da uno dei suoi membri. Così ricostruita la logica di tale argomento, nella misura del possibile, si deve constatare che lo stesso costituisce, in ogni caso, solo una mera reiterazione dell’argomento dedotto dinanzi al Tribunale e da quest’ultimo respinto, ai punti 22 e 23 della sentenza impugnata, senza che la ricorrente identifichi un’irregolarità di qualsiasi tipo che abbia viziato la valutazione del Tribunale effettuata in tali punti.
6. Il suddetto argomento è quindi manifestamente irricevibile.
7. In secondo luogo, quanto alle considerazioni della ricorrente relative al principio dell’irretroattività della legge civile, che, secondo la stessa, sarebbe stato al centro di una “vivace dialettica” tra la Corte costituzionale (Italia) e la Corte europea dei diritti dell’uomo, le stesse sono inficiate dalle medesime carenze e quindi, a mio avviso, sono del pari manifestamente irricevibili.
8. Nei limiti in cui tali considerazioni fanno riferimento al punto 46 della sentenza impugnata, si deve constatare che il Tribunale si è ivi limitato a rammentare il contenuto del punto 61 della sentenza del 19 giugno 2012, Chartered Institute of Patent Attorneys, (C‑307/10, EU:C:2012:361) e quello del punto 28 della sentenza del 16 febbraio 2017, Brandconcern/EUIPO e Scooters India (C‑577/14 P, EU:C:2017:122), che interpretano entrambe le disposizioni della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d’impresa (GU 2008, L 299, pag. 25). Nonostante il carattere confuso delle censure della ricorrente, sembra che quest’ultima addebiti al Tribunale di aver applicato la giurisprudenza risultante da tali due sentenze al marchio nazionale anteriore della ricorrente, marchio che sarebbe stato registrato prima della pronuncia delle predette sentenze. Orbene, a prescindere dalle valutazioni del Tribunale relative alle suddette sentenze, emerge chiaramente dal punto 49 della sentenza impugnata, che fa riferimento al punto 44 della medesima – punti nessuno dei quali è oggetto di alcuna censura da parte della ricorrente – che il Tribunale ha statuito che la prima commissione di ricorso dell’EUIPO non aveva affatto messo in discussione la registrazione del marchio nazionale anteriore per il complesso dei prodotti per i quali lo stesso era stato inizialmente registrato, ma aveva solamente limitato, ai fini della domanda di nullità depositata dalla ricorrente, gli effetti del marchio nazionale anteriore ai prodotti per i quali la ricorrente aveva dimostrato un uso effettivo di tale marchio. Le considerazioni della ricorrente formulate rispetto al punto 46 della sentenza impugnata sono pertanto manifestamente inconferenti.
9. Ne consegue che gli argomenti della ricorrente, tratti dal principio dell’irretroattività della legge civile, sono, in parte, manifestamente irricevibili e, in parte, manifestamente inconferenti.
10. In terzo luogo, la ricorrente sostiene, in sostanza, che, ai punti da 32 a 42 della sentenza impugnata il Tribunale ha violato l’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio dell’Unione europea (GU 2009, L 78, pag. 1), valutando l’esistenza di un rischio di confusione tra i marchi in conflitto rispetto ai prodotti che rientrano unicamente nelle “sottocategorie ”della classe 29, ai sensi dell’Accordo di Nizza del 15 giugno 1957, relativo alla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, come riveduto e modificato, per i quali la ricorrente aveva fornito la prova di un uso effettivo del marchio nazionale anteriore, mentre, secondo la stessa, tale rischio doveva essere valutato alla luce dell’insieme dei prodotti della classe, ai sensi del suddetto accordo, per la quale tale marchio era registrato. Inoltre, secondo la ricorrente, la prima commissione di ricorso dell’EUIPO avrebbe valutato la percezione del consumatore italiano differentemente rispetto alla prassi decisionale dell’EUIPO.
11. Considero tali censure in parte manifestamente irricevibili e in parte manifestamente infondate.
12. È infatti manifestamente irricevibile l’allegazione della ricorrente diretta avverso la valutazione della prima commissione di ricorso dell’EUIPO relativa alla percezione del consumatore italiano, valutazione che si differenzierebbe dalla prassi decisionale dell’EUIPO. Infatti, tale allegazione, che non riguarda in alcun modo la valutazione della soluzione in diritto che è stata data dal Tribunale ai motivi e agli argomenti discussi dinanzi allo stesso, non può essere esaminata dalla Corte nell’ambito della sua competenza in materia di impugnazione (v., in tal senso, in particolare, ordinanza del 13 febbraio 2008, Indorata-Serviços e Gestão/UAMI, C‑212/07 P, non pubblicata, EU:C:2008:83, punti 49 e 50).
13. Al contrario, è manifestamente infondata l’asserzione della ricorrente secondo la quale la valutazione del rischio di confusione tra la registrazione contestata ed il marchio nazionale anteriore non poteva essere effettuata unicamente rispetto ai prodotti, compresi nella classe 29, ai sensi dell’Accordo di Nizza, per i quali era pacifico che la ricorrente avesse fornito la prova dell’uso effettivo di tale marchio.
14. Infatti, occorre rammentare che, in forza dell’articolo 57, paragrafi 2 e 3, del regolamento n. 207/2009, a pena del rigetto della sua domanda di nullità, il titolare di un marchio nazionale anteriore, che sia parte nella procedura di nullità, deve addurre la prova che nei cinque anni che precedono la data di domanda di nullità, il marchio nazionale anteriore è stato seriamente utilizzato per i prodotti o per i servizi per i quali è stato registrato e su cui si fonda la domanda di nullità, purché a tale data il marchio nazionale anteriore fosse registrato da almeno cinque anni. Se il marchio nazionale anteriore è stato usato solo per una parte dei prodotti o dei servizi per i quali è stato registrato, ai fini dell’esame della domanda di nullità si intende registrato soltanto per tale parte dei prodotti o servizi.
15. A mio avviso, quindi, il Tribunale, dopo aver segnatamente rammentato i termini univoci dell’articolo 57, paragrafi 2 e 3 del regolamento n. 207/2009, ha correttamente confermato, al punto 42 della sentenza impugnata, la valutazione della prima commissione di ricorso dell’EUIPO secondo la quale, in sostanza, ai fini dell’esame della domanda di nullità, l’esistenza di un rischio di confusione doveva essere verificata rispetto ai prodotti compresi nella classe 29, ai sensi dell’Accordo di Nizza, per i quali la ricorrente aveva dimostrato di aver fatto un uso effettivo del marchio nazionale anteriore.
16. Dal momento che, decisamente, nessuno degli argomenti della ricorrente può essere accolto, ritengo che si debba respingere l’impugnazione in quanto, in parte, manifestamente irricevibile e, in parte, manifestamente infondata».
5 Per la medesima motivazione addotta dall’avvocato generale, si deve respingere l’impugnazione in quanto, in parte, manifestamente irricevibile e, in parte, manifestamente infondata.
Sulle spese
6 Ai sensi dell’articolo 137 del regolamento di procedura, applicabile al procedimento di impugnazione ai sensi dell’articolo 184, paragrafo 1, del medesimo regolamento, si provvede sulle spese con l’ordinanza che pone fine alla causa. Nel caso di specie, poiché la presente ordinanza è stata adottata prima della notifica dell’impugnazione alle altre parti e, quindi, prima che queste abbiano sostenuto spese, si deve disporre che la Arrigoni si farà carico delle proprie spese.
Per questi motivi, la Corte (Decima Sezione) così provvede:
1) Il ricorso è respinto in quanto, in parte, manifestamente irricevibile e, in parte, manifestamente infondato.
2) La Arrigoni SpA sopporta le proprie spese.
Lussemburgo, 22 marzo 2018.
Il cancelliere
Il presidente della Decima Sezione
A. Calot Escobar
E. Levits
* Lingua processuale: l’italiano.