17.9.2018
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 328/46
Sentenza del Tribunale del 12 luglio 2018 — Lotte/EUIPO — Nestlé Unternehmungen Deutschland (Raffigurazione di un koala)
(Causa T-41/17) (1)
((«Marchio dell’Unione europea - Opposizione - Domanda di marchio figurativo dell’Unione europea raffigurante alcuni koala - Marchio nazionale tridimensionale anteriore KOALA-BÄREN Schöller lustige Gebäckfiguren - Articolo 42, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 47, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) 2017/1001] - Prova dell’uso effettivo del marchio anteriore - Potere di riforma»))
(2018/C 328/62)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Lotte Co. Ltd (Tokyo, Giappone) (rappresentante: M. Knitter, avvocato)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: D. Walicka, agente)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Nestlé Unternehmungen Deutschland GmbH (Francoforte sul Meno, Germania) (rappresentanti: A. Jaeger-Lenz, S. Cobet-Nüse e C. Elkemann, avvocati)
Oggetto
Ricorso proposto avverso la decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO del 28 ottobre 2016 (procedimento R 0250/2016-5), relativa ad un’opposizione tra la Nestlé Schöller GmbH & Co. KG e la Lotte.
Dispositivo
1)
La decisione della quinta commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 28 ottobre 2016 (procedimento R 250/2016-5) è annullata, nei limiti in cui, nella stessa, la commissione di ricorso ha accolto l’opposizione quanto a «[p]asticceria ripiena di crema al cioccolato; cioccolato; prodotti di confetteria; pasticceria; biscotteria; cracker; gelati commestibili; pasticceria e confetteria» di cui alla classe 30.
2)
L’opposizione proposta dalla Nestlé Schöller GmbH & Co. KG, dante causa della Nestlé Unternehmungen Deutschland GmbH, è respinta quanto a «[p]asticceria ripiena di crema al cioccolato; cioccolato; prodotti di confetteria; pasticceria; biscotteria; cracker; gelati commestibili; pasticceria e confetteria» di cui alla classe 30.
3)
L’EUIPO si farà carico delle proprie spese nonché di quelle sostenute dalla Lotte Co. Ltd per il procedimento dinanzi al Tribunale.
4)
La Nestlé Unternehmungen Deutschland si farà carico delle proprie spese.
(1) GU C 95 del 27.3.2017.
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