8.7.2019
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 230/30
Sentenza del Tribunale del 23 maggio 2019 — Steinhoff e a./BCE
(Causa T-107/17) (1)
(«Responsabilità extracontrattuale - Politica economica e monetaria - BCE - Banche centrali nazionali - Ristrutturazione del debito pubblico greco - Coinvolgimento del settore privato - Clausole di azione collettiva - Scambio obbligatorio di strumenti di debito greci - Creditori privati - Parere della BCE - Violazione sufficientemente qualificata di una norma giuridica che conferisce diritti ai singoli - Principio pacta sunt servanda - Articolo 17, paragrafi 1 e 2, della Carta dei diritti fondamentali - Articolo 63, paragrafo 1, TFUE - Articolo 124 TFUE»)
(2019/C 230/36)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrenti: Frank Steinhoff (Amburgo, Germania), Ewald Filbry (Dortmund, Germania), Vereinigte Raiffeisenbanken Gräfenberg-Forchheim-Eschenau-Heroldsberg eG (Gräfenberg, Germania), Werner Bäcker (Rodgau, Germania), EMB Consulting SE (Mühltal, Germania), (rappresentanti: O. Hoepner e D. Unrau, avvocati)
Convenuta: Banca centrale europea (rappresentanti: O. Heinz e G. Várhelyi, agenti, assistiti da H.-G. Kamann, avvocato
Oggetto
Domanda fondata sull’articolo 268 TFUE e diretta ad ottenere il risarcimento del danno che i ricorrenti avrebbero asseritamente subìto per il fatto che la BCE avrebbe omesso, nel suo parere del 17 febbraio 2012 (CON/2012/12), di richiamare l’attenzione della Repubblica ellenica sull’illegittimità della ristrutturazione del debito pubblico greco prevista tramite lo scambio di strumenti di debito obbligatorio.
Dispositivo
1)
Il ricorso è respinto.
2)
I sigg. Frank Steinhoff e Ewald Filbry, la Vereinigte Raiffeisenbanken Gräfenberg-Forchheim-Eschenau-Heroldsberg eG, il sig. Werner Bäcker e l’EMB Consulting SE sono condannati alle spese.
(1) GU C 129 del 24.4.2017.
Full & Egal Universal Law Academy