Causa T-163/17: Sentenza del Tribunale del 31 maggio 2018 — Consorzio di garanzia dell’olio extra vergine di oliva di qualità / Commissione («Responsabilità extracontrattuale — Campagne contemporanee di promozione dell’olio di oliva in paesi terzi, una finanziata dal FEAGA e destinata alla promozione dell’olio di oliva di origine europea, l’altra finanziata dal FESR e destinata alla promozione dell’olio di oliva di origine spagnola — Mancato coordinamento tra i servizi della Commissione incaricati della gestione dei due programmi — Danno materiale — Perdita del mercato e lucro cessante — Danno morale — Pregiudizio arrecato all’immagine commerciale»)
C2492018IT2710120180531IT0033271271
Sentenza del Tribunale del 31 maggio 2018 — Consorzio di garanzia dell’olio extra vergine di oliva di qualità / Commissione
(Causa T-163/17) ( 1 )
«(«Responsabilità extracontrattuale — Campagne contemporanee di promozione dell’olio di oliva in paesi terzi, una finanziata dal FEAGA e destinata alla promozione dell’olio di oliva di origine europea, l’altra finanziata dal FESR e destinata alla promozione dell’olio di oliva di origine spagnola — Mancato coordinamento tra i servizi della Commissione incaricati della gestione dei due programmi — Danno materiale — Perdita del mercato e lucro cessante — Danno morale — Pregiudizio arrecato all’immagine commerciale»)»2018/C 249/33Lingua processuale: l'italiano
Parti
Ricorrente: Consorzio di garanzia dell’olio extra vergine di oliva di qualità (Roma, Italia) (rappresentanti: inizialmente A. Fratini e G. Pandolfi, successivamente A. Fratini, avvocati)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: A. Lewis, D. Bianchi e F. Moro, agenti)
Oggetto
Domanda fondata sull’articolo 268 TFUE e diretta ad ottenere il risarcimento del danno asseritamente subito dal ricorrente a causa, in sostanza, di un mancato coordinamento dei servizi della Commissione incaricati della gestione delle campagne di promozione dell’olio di oliva europeo e spagnolo in paesi terzi (India, Russia e Cina) cofinanziate da fondi europei, nonché a causa della mancata eliminazione degli effetti dannosi e distorsivi della concorrenza che ne sarebbero derivati.
Dispositivo
1)
Il ricorso è respinto.
2)
Il Consorzio di garanzia dell’olio extra vergine di oliva di qualità sopporterà le proprie spese.
3)
La Commissione europea sopporterà le proprie spese.
( 1 ) GU C 129 del 24.4.2017.
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