Causa T-165/17: Sentenza del Tribunale del 14 giugno 2018 — Emcur / EUIPO — Emcure Pharmaceuticals (EMCURE) («Marchio dell’Unione europea — Opposizione — Domanda di marchio denominativo dell’Unione europea EMCURE — Marchi denominativi anteriori dell’Unione europea e nazionale EMCUR — Impedimento relativo alla registrazione — Somiglianza dei prodotti e servizi — Rischio di confusione — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001]»
C2592018IT3320120180614IT0046332342
Sentenza del Tribunale del 14 giugno 2018 — Emcur / EUIPO — Emcure Pharmaceuticals (EMCURE)
(Causa T-165/17) ( 1 )
«(«Marchio dell’Unione europea — Opposizione — Domanda di marchio denominativo dell’Unione europea EMCURE — Marchi denominativi anteriori dell’Unione europea e nazionale EMCUR — Impedimento relativo alla registrazione — Somiglianza dei prodotti e servizi — Rischio di confusione — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001]»»2018/C 259/46Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Emcur Gesundheitsmittel aus Bad Ems GmbH (Bad Ems, Germania) (rappresentante: K. Bröcker, avvocato)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: M. Rajh, agente)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Emcure Pharmaceuticals Ltd (Bhosari, India)
Oggetto
Ricorso proposto contro la decisione della seconda commissione di ricorso dell’EUIPO del 13 dicembre 2016 (procedimento R 790/2016-2) relativa ad un procedimento di opposizione tra la Emcur Gesundheitsmittel aus Bad Ems e la Emcure Pharmaceuticals.
Dispositivo
1)
La decisione della seconda commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 13 dicembre 2016 (procedimento R 790/2016-2) è annullata per quanto riguarda i servizi delle classi 42 e 44, ai sensi dell’Accordo di Nizza del 15 giugno 1957, relativo alla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, come riveduto e modificato.
2)
Il ricorso è respinto quanto al resto.
3)
L’EUIPO e la Emcur Gesundheitsmittel aus Bad Ems GmbH sopporteranno ciascuno le proprie spese.
( 1 ) GU C 129 del 24.4.2017.
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